Cassazione Penale, Sentenza n. 36406/2023 del 31/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace che aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione per prescrizione, denunciando violazione di legge: il giudice di pace aveva ritenuto applicabile il termine di prescrizione previsto dall'art. 157, comma 5, c.p. (termine ridotto di tre anni) e aveva inoltre effettuato un errato calcolo della decorrenza della prescrizione (avendo assunto la decorrenza dal 1/10/2014 mentre dagli atti la commissione del fatto risale al 14/9/2016).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo errata l'applicazione del comma 5 dell'art. 157 c.p. ai reati di competenza del Giudice di Pace commessi dopo l'entrata in vigore della legge n. 251/2005; ha affermato che si applicano i termini ordinari di prescrizione di cui all'art. 157, comma 1 (quattro anni per le contravvenzioni e sei anni per i delitti) e ha rilevato l'erronea determinazione della data di decorrenza. Non essendo ancora spirato il termine di prescrizione, la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio al Giudice di Pace di Messina per nuovo giudizio.
Norme richiamate
Il fatto era stato valutato in relazione a questa norma dal Giudice di Pace (dichiarazione di non doversi procedere), ma la Corte di Cassazione si è concentrata sulla questione prescrizionale e non ha contestato la qualificazione soggettiva del reato.
Il giudice di pace aveva ritenuto applicabile il termine ridotto previsto dal comma 5; la Corte di Cassazione ha detto che tale comma non è applicabile ai reati di competenza del Giudice di Pace, salvo un diverso e futuro sistema sanzionatorio espressamente previsto dalla legge.
art. 157 cod. pen., comma 1 (novellato dalla legge n. 251/2005)
Per i reati attribuiti alla competenza del Giudice di Pace commessi dopo l'entrata in vigore della legge n. 251/2005 si applicano i termini ordinari di prescrizione previsti dal comma 1 (quattro anni per le contravvenzioni e sei anni per i delitti).
La modifica normativa del 2005 non ha reso applicabile il minore termine del comma 5 ai reati di competenza del Giudice di Pace; dopo la novella rimangono operanti i termini ordinari di cui al comma 1.
Corte Costituzionale, pronuncia interpretativa n. 2 del 2008
La Corte Costituzionale ha escluso che le "pene speciali" menzionate nel comma 5 possano essere identificate con le sanzioni paradetentive applicabili dal Giudice di Pace; ha pertanto ricondotto il regime prescrizionale dei reati di competenza del Giudice di Pace all'ambito del primo comma dell'art. 157.
art. 3 Cost.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale che la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata rispetto all'art. 157, comma 1; la Corte ha escluso che vi sia una violazione del principio di uguaglianza nel diverso regime prospettato dal comma 5.
d.lgs. n. 274 del 2000, art. 58, comma 1
Secondo la Corte, i criteri di ragguaglio di cui a tale norma restano operanti e la pena pecuniaria è elemento comune a tutti i reati di competenza del Giudice di Pace, influenzando la disciplina prescrizionale.
Cass. Sez. 1, n. 25532 del 27/03/2018 (Rv. 273046)
Giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione che conferma l'orientamento secondo cui ai reati di competenza del Giudice di Pace, commessi dopo la legge n. 251/2005, si applicano i termini ordinari di prescrizione del comma 1 e non il termine speciale del comma 5.
Massime di principio
- Per i reati di competenza del Giudice di Pace commessi dopo l'entrata in vigore della legge n. 251/2005 si devono applicare i termini ordinari di prescrizione previsti dall'art. 157, comma 1 (4 anni per le contravvenzioni, 6 anni per i delitti), e non il termine ridotto del comma 5.
- La pronuncia della Corte Costituzionale n. 2/2008 ha escluso che le sanzioni paradetentive applicabili dal Giudice di Pace possano essere ricondotte alle "pene speciali" del comma 5; pertanto il dubbio costituzionale non giustifica l'uso del termine ridotto.
- La decorrenza della prescrizione deve essere calcolata dalla data di commissione del reato emersa dagli atti: errori nella determinazione della data di decorrenza sono motivo di annullamento della sentenza se incidono sull'esito prescrizionale.
- In presenza di una errata applicazione della norma sulla prescrizione da parte del giudice di merito, la Cassazione annulla e rinvia per nuovo giudizio quando risulti che la prescrizione non è effettivamente maturata.
- La giurisprudenza della Cassazione è consolidata su questo tema: difensori e pubblici ministeri devono attenersi ai termini ordinari e motivare eventuali contestazioni in senso contrario con argomentazioni giuridicamente fondate e aggiornate.
- Se si ritiene che il reato sia estinto per prescrizione, è necessario verificare attentamente sia la norma applicabile (comma 1 vs comma 5) sia la corretta individuazione della data di inizio della prescrizione; errori su entrambi i punti possono ribaltare l'esito.
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