Ordinanza n. 789/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma dell’ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I bis, n. -OMISSIS-resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I bis, di reiezione della domanda cautelare
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
La persona fisica ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado nei confronti del Ministero della difesa e dello Stato Maggiore dell’Esercito Italiano. Il testo non specifica l’atto amministrativo sostanziale impugnato né i motivi dedotti a sostegno della domanda cautelare e dell’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello esclusivamente ai fini della segnalazione al giudice di primo grado dell’opportunità di procedere a una sollecita fissazione dell’udienza di merito. Il Collegio ha ritenuto, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, che questa fosse allo stato la tutela più adeguata, rinviando alla sede di merito l’esame dei diversi aspetti della vicenda. Non è stata disposta una misura cautelare sostanziale sull’atto impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. La Segreteria è stata incaricata di trasmettere copia dell’ordinanza al TAR ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.; è stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati personali e sanitari ai sensi della normativa richiamata nel provvedimento.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare al Consiglio di Stato.
Consente, nell’ambito della tutela cautelare, la segnalazione al giudice di primo grado dell’opportunità di una sollecita definizione del giudizio e la trasmissione della relativa ordinanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, unitamente alla disciplina europea e nazionale richiamata, la base per l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva per la protezione dei dati relativi alla salute e per le misure di tutela applicate alla diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Integra la disciplina nazionale di protezione dei dati relativi alla salute, posta a fondamento dell’oscuramento disposto.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d’appello, quando non risulti opportuno adottare una misura cautelare sostanziale, il Consiglio di Stato può accordare tutela mediante la segnalazione al giudice di primo grado dell’opportunità di una sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
- La segnalazione prevista dall’art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta, di per sé, l’annullamento dell’atto amministrativo controverso né la concessione di una misura cautelare sostanziale, ma incide sui tempi di definizione del giudizio di merito.
- L’esame cautelare è caratterizzato da una delibazione sommaria e non impedisce che gli aspetti complessi della controversia siano approfonditi nella successiva fase di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 4 mar 2026Ordinanza n. 514/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 4 mar 2026Ordinanza n. 102/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 4 mar 2026Ordinanza n. 103/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 4 mar 2026Ordinanza n. 104/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 4 mar 2026Ordinanza n. 105/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 4 mar 2026Ordinanza n. 106/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →