Cassazione Penale, Ordinanza n. 06489/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Quattro imputati ricorrono contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale, confermando la loro responsabilità per un furto aggravato in concorso e rideterminando il trattamento sanzionatorio per uno dei ricorrenti a seguito della declaratoria di prescrizione di alcune imputazioni residue. Nel ricorso proposto nell'interesse di uno degli imputati, il primo motivo contesta la ricostruzione della responsabilità concorsuale e mira a una nuova valutazione del fatto; il secondo e il terzo motivo censurano la rideterminazione della pena, deducendo difetto di motivazione e violazione del divieto di reformatio in peius ex art. 597 c.p.p. Per gli altri tre imputati, il primo motivo deduce la mancanza di querela; il secondo contesta nuovamente l'affermazione di responsabilità, prospettando violazione dell'art. 192 c.p.p. e proponendo ancora una rivalutazione del compendio probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo dell'unico ricorrente infondato perché diretto a una rivalutazione del fatto e comunque già disatteso in appello; ha ritenuto infondati anche i motivi sulla pena, osservando che la Corte territoriale aveva motivato richiamando la gravità dei fatti e il valore dei beni sottratti, e aveva correttamente applicato il principio per cui non vi è violazione del divieto di reformatio in peius quando, per effetto dell'estinzione sopravvenuta di un delitto del vincolo continuato, la pena già inflitta per quel reato viene mantenuta sul reato satellite divenuto più grave. Quanto ai ricorsi degli altri tre imputati, ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla querela, perché la volontà di querelarsi può risultare anche implicitamente dalla dichiarazione o da altri elementi, e inammissibile il motivo sulla responsabilità perché meramente reiterativo di censure già respinte e privo di specificità. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
il divieto di reformatio in peius non è violato quando, nel mutamento della struttura del reato continuato per estinzione sopravvenuta del reato più grave, il giudice d'appello irroghi al reato satellite divenuto più grave la stessa pena già inflitta in primo grado per il reato estinto
la doglianza è inammissibile se si traduce in una richiesta di rivalutazione del fatto e del compendio probatorio già apprezzato dal giudice di merito
non citato espressamente nel testo normativo richiamato in motivazione; non determinabile
non citato espressamente nel testo normativo richiamato in motivazione; non determinabile
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto o della responsabilità concorsuale quando le censure ripropongono, senza specifiche critiche logiche o giuridiche, questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito.
- La mancanza di querela può essere esclusa quando dagli atti emerga chiaramente la volontà della persona offesa di perseguire l'autore del fatto, indipendentemente dalla qualificazione formale attribuita dalla polizia giudiziaria alla dichiarazione ricevuta.
- La doglianza di violazione dell'art. 192 c.p.p. è inammissibile se non indica specifici vizi logici o giuridici della motivazione e si limita a contrapporre una diversa lettura delle prove.
- Nel reato continuato, l'estinzione sopravvenuta del reato originariamente più grave consente al giudice dell'impugnazione di mantenere, per il reato satellite divenuto più grave, la medesima pena già inflitta in relazione al reato estinto, senza violare il divieto di reformatio in peius, purché la nuova dosimetria sia adeguatamente motivata.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è soltanto apparente, cioè ripetitivo di censure già formulate in appello e privo di una critica argomentata alla decisione impugnata.
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