Parere n. 579/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da -OMISSIS-, avverso provvedimento n. prot. -OMISSIS-concernente diniego cittadinanza italiana;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego della concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992
Esito
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale dell'8 marzo 2022 con cui è stata respinta la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana. Il diniego è stato fondato sulla prevalenza delle esigenze di salvaguardia della sicurezza nazionale, in ragione di elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria concernenti il coniuge della richiedente e, secondo la relazione ministeriale, la contiguità della richiedente a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica. La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione della legge n. 91/1992, l'eccesso di potere, il travisamento dei fatti, l'illogicità manifesta, il difetto di istruttoria e il difetto di motivazione, lamentando che il diniego si fondasse su una formula di stile, priva di concreti elementi riferibili alla propria condotta, e che non fossero stati adeguatamente considerati il lungo periodo di permanenza in Italia e la condotta irreprensibile mantenuta durante tale periodo. Il Ministero dell'interno ha resistito sostenendo che il diniego derivasse da atti classificati riservati, sottratti alla disponibilità della ricorrente, dai quali sarebbero emersi elementi ostativi connessi alla sicurezza della Repubblica.
Il parere
La Sezione non ha definito né il rito né il merito del ricorso, ritenendo di non disporre degli elementi istruttori necessari per valutare la legittimità del diniego. Ha quindi sospeso l'espressione del parere e disposto che il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del parere, trasmetta alla Sezione, con modalità idonee a preservare la riservatezza, una nota in plico sigillato recante il numero del ricorso. La nota dovrà illustrare sinteticamente gli elementi emersi nell'istruttoria amministrativa e dare conto della reale classificazione dei documenti qualificati come riservati nella relazione ministeriale. La Sezione ha richiamato l'esigenza di rispettare la ragionevole durata del procedimento, anche nel ricorso straordinario, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 63/2023 e della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, sezione prima, 8 settembre 2020, Mediani contro Italia.
Osservazioni
Necessità di integrazione istruttoria
Il Ministero dell'interno deve trasmettere alla Sezione, entro trenta giorni dal ricevimento del parere, una nota sintetica sugli elementi emersi nell'istruttoria amministrativa e posti a fondamento del diniego.
Documenti classificati riservati
La trasmissione deve avvenire con modalità idonee a preservare la riservatezza, mediante plico sigillato recante sul frontespizio il numero del ricorso e consegnato presso la segreteria della Sezione.
Verifica della classificazione
La nota ministeriale deve dare atto della reale classificazione dei documenti indicati nella relazione come riservati.
Ragionevole durata del procedimento
L'incombente istruttorio deve essere eseguito entro il termine assegnato anche in considerazione del rilievo attribuito alla ragionevole durata dei procedimenti applicabile al ricorso straordinario.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
La disposizione costituisce la base normativa dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana, il cui accoglimento è stato negato per ragioni ritenute prevalenti di sicurezza nazionale.
art. 2, comma 1, lettera d), decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415
Sono sottratti all'accesso i documenti recanti elementi la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali.
art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente o terzi.
art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato e a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.
sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2023
le tutele previste dalla Convenzione (e segnatamente l’art. 6 sulla ragionevole durata dei processi) sono riferibili anche al ricorso straordinario
La ragionevole durata del procedimento costituisce una garanzia applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo
La garanzia della ragionevole durata del processo è riferibile anche al procedimento relativo al ricorso straordinario.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando l'amministrazione fonda il provvedimento impugnato su documenti classificati o comunque sottratti alla disponibilità del privato, il Consiglio di Stato può sospendere l'espressione del parere e disporre un'integrazione istruttoria finalizzata a conoscere, con modalità compatibili con la riservatezza, gli elementi essenziali posti a fondamento dell'atto.
- La mera qualificazione di determinati atti come riservati non esaurisce l'esigenza istruttoria del giudice consultivo: l'amministrazione deve dare conto della reale classificazione dei documenti e illustrare sinteticamente gli elementi rilevanti ai fini della decisione.
- L'esigenza di tutela della riservatezza degli atti concernenti la sicurezza nazionale deve essere contemperata con la necessità di consentire al Consiglio di Stato di esercitare il controllo sulla legittimità del provvedimento impugnato.
- La garanzia della ragionevole durata dei procedimenti, desumibile dall'art. 6 CEDU e riconosciuta anche con riferimento al ricorso straordinario, impone che gli adempimenti istruttori siano eseguiti entro termini determinati e senza ingiustificati ritardi.
Diniego della cittadinanza italiana e richiesta di parere
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da una richiedente contro il diniego del Ministero dell'interno alla concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91. Il ricorso era accompagnato da un'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia del provvedimento.
Premesse e posizione della ricorrente
La ricorrente ha impugnato il provvedimento dell'8 marzo 2022, con cui il Ministero dell'interno ha respinto la domanda ritenendo prevalente l'esigenza di salvaguardia della sicurezza nazionale rispetto al suo interesse all'acquisto della cittadinanza.
Secondo la ricorrente, il diniego sarebbe illegittimo per:
- violazione e falsa applicazione della legge n. 91/1992;
- eccesso di potere;
- travisamento dei fatti;
- illogicità manifesta;
- difetto di istruttoria e di motivazione.
La censura principale riguarda il carattere asseritamente stereotipato della motivazione, non accompagnata da elementi concreti riferibili alla ricorrente o da una specifica attività di indagine a suo carico. La ricorrente ha inoltre evidenziato la propria permanenza in Italia per oltre dieci anni e la condotta irreprensibile mantenuta durante tale periodo.
Posizione del Ministero dell'interno
Il Ministero ha sostenuto la legittimità del diniego, affermando che nel corso dell'istruttoria, svolta sulla base di atti classificati come riservati, sarebbero emersi elementi indicativi della contiguità della richiedente a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica.
La relazione ministeriale ha inoltre riferito che, nel corso dell'istruttoria, erano stati acquisiti elementi concernenti il coniuge della richiedente, ritenuti idonei a far emergere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica e, per tale ragione, ostativi alla concessione della cittadinanza in ragione del vincolo coniugale.
Il Ministero ha richiamato l'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale 10 maggio 1994, n. 415, secondo cui sono sottratti all'accesso i documenti la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali.
Valutazioni della Sezione
La Sezione ha ritenuto di non poter definire il merito del ricorso, né assumere una decisione definitiva sulle questioni in rito, perché non disponeva degli elementi istruttori necessari.
In particolare, la Sezione ha rilevato che la relazione ministeriale richiamava atti riservati senza fornire una rappresentazione sufficiente degli elementi concreti emersi dall'istruttoria. La riservatezza degli atti non impedisce, in sé, che il giudice consultivo acquisisca le informazioni indispensabili per verificare la fondatezza del diniego, purché la trasmissione avvenga con modalità idonee a preservare la riservatezza.
Incombenti istruttori
Il Ministero dell'interno è stato incaricato di trasmettere entro trenta giorni dal ricevimento del parere:
- una nota che illustri sinteticamente gli elementi emersi nell'istruttoria amministrativa;
- l'indicazione della reale classificazione dei documenti qualificati come riservati nella relazione ministeriale;
- la documentazione mediante plico sigillato, recante sul frontespizio il numero del ricorso, da consegnare presso la segreteria della Sezione.
La Sezione ha quindi sospeso l'espressione del parere, riservando ogni decisione in rito e nel merito all'esito dell'integrazione istruttoria.
Ragionevole durata del procedimento e oscuramento dei dati
Nel fissare il termine per l'adempimento, la Sezione ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2023 e la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, sezione prima, 8 settembre 2020, Mediani contro Italia. Da tali precedenti deriva che le garanzie dell'art. 6 CEDU, compresa quella relativa alla ragionevole durata dei processi, sono riferibili anche al ricorso straordinario.
La Sezione ha infine disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la ricorrente o terzi, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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