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Sentenza

Sentenza n. 7380/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-, resa inter partes, concernente un diniego di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici, per l’intervento di nuova costruzione dell'impianto di generazione di energia elettrica da fonte eolica onshore con potenza pari a 198 kw.

Giustizia amministrativa202509213

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Modalità di esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato dell’11 gennaio 2024, attuate dal provvedimento del GSE del 24 aprile 2024 e dalla convenzione incentivante, che hanno riconosciuto 13 anni e 6 mesi di tariffa dal 1° gennaio 2024 e liquidato 363.848,72 euro per il periodo dal 1° giugno 2017 al 31 dicembre 2023

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore degli incentivi)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza sostenendo che il GSE avesse eseguito solo parzialmente la sentenza del Consiglio di Stato dell’11 gennaio 2024, che aveva annullato il diniego di accesso agli incentivi per l’impianto eolico e riconosciuto il risarcimento del danno, demandandone la quantificazione equitativa alle parti ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., con compensazione delle utilità eventualmente percepite e abbattimento di un terzo. Il GSE aveva liquidato 363.848,72 euro per il periodo 1° giugno 2017-31 dicembre 2023, detraendo il controvalore dell’energia remunerata tramite Ritiro Dedicato e applicando la riduzione di un terzo, e aveva stipulato una convenzione incentivante di 13 anni e 6 mesi, dal 1° gennaio 2024 al 1° giugno 2037. Il ricorrente ha dedotto la nullità, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., e comunque l’illegittimità del provvedimento e della clausola convenzionale, per violazione dell’art. 6 e dell’Allegato 1 del d.m. 6 luglio 2012: la durata incentivata avrebbe dovuto essere di 20 anni, sicché il risarcimento pregresso non poteva sostituire la parte della durata ventennale non riconosciuta in forma specifica. Ha chiesto la declaratoria di nullità parziale o, in subordine, la determinazione di modalità di ottemperanza più favorevoli, anche mediante nomina di un commissario ad acta. Il GSE ha eccepito l’inammissibilità e la tardività dell’iniziativa, anche per la mancata richiesta di chiarimenti ex art. 112, comma 5, c.p.a.; nel merito, ha sostenuto che la sentenza aveva demandato alle parti la quantificazione equitativa, che il Ritiro Dedicato doveva essere considerato tra le utilità percepite e che non sussistevano i presupposti per la nomina del commissario.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso per infondatezza, assorbendo le eccezioni processuali di inammissibilità sollevate dal GSE. Ha riconosciuto che il d.m. 6 luglio 2012 individua in 20 anni la vita media utile convenzionale dell’impianto eolico, ma ha interpretato la sentenza da ottemperare come diretta ad assicurare il bene della vita in parte in forma specifica e in parte per equivalente, entro il limite del risultato economico conseguibile applicando la disciplina di settore. La liquidazione di 363.848,72 euro per il periodo pregresso, calcolata detraendo quanto già percepito con il Ritiro Dedicato e applicando l’abbattimento di un terzo disposto dalla sentenza, produceva l’effetto compensativo richiesto e impediva che il beneficio complessivo superasse quello conseguibile secondo la disciplina applicabile. Di conseguenza, la durata residua di 13 anni e 6 mesi riconosciuta in convenzione è stata ritenuta coerente con il giudicato e non è stata disposta alcuna modifica della convenzione né nominato un commissario ad acta. Spese del giudizio compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il Collegio ha, infatti, ritenuto di accogliere “la domanda risarcitoria con quantificazione in via equitativa dell’importo da demandare alle parti, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., previa compensazione con eventuali contributi comunque percepiti ed abbattimento di un terzo in considerazione dell’errore commesso dall’impresa in sede di dichiarazione di potenza dell’impianto. L’importo così determinato deve intendersi attualizzato siccome comprensivo di interessi e rivalutazione”.

    Il ricorso di ottemperanza è stato esaminato alla luce del contenuto precettivo della sentenza da eseguire; il giudice ha ritenuto che le modalità di esecuzione adottate dal GSE fossero compatibili con tale contenuto.

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    Il Collegio ha, infatti, ritenuto di accogliere “la domanda risarcitoria con quantificazione in via equitativa dell’importo da demandare alle parti, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., previa compensazione con eventuali contributi comunque percepiti ed abbattimento di un terzo in considerazione dell’errore commesso dall’impresa in sede di dichiarazione di potenza dell’impianto. L’importo così determinato deve intendersi attualizzato siccome comprensivo di interessi e rivalutazione”.

    La quantificazione del risarcimento era stata rimessa alle parti in via equitativa, con compensazione delle utilità comunque percepite e riduzione di un terzo; il GSE ha dato esecuzione alla statuizione mediante la liquidazione del differenziale per il periodo pregresso.

  • art. 6, comma 2, d.m. 6 luglio 2012

    In effetti, tale decreto, che disciplina l’incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, testualmente prevede che “Il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto ed è pari alla vita media utile convenzionale, fatto salvo quanto previsto al comma 3”.

    La durata ordinaria del diritto agli incentivi decorre dall’entrata in esercizio commerciale ed è parametrata alla vita media utile convenzionale; nella vicenda, il periodo ventennale non comportava però necessariamente venti anni di incentivo in forma specifica, poiché una parte del bene della vita era stata riconosciuta per equivalente in esecuzione della precedente sentenza.

  • Allegato 1, Tabella 1.1, d.m. 6 luglio 2012

    L’Allegato 1 (Tabella 1.1) definisce numericamente qual è questa “vita media utile convenzionale” per ciascuna fonte specificando che, per la quasi totalità degli impianti (eolico, idroelettrico, geotermico, biomasse, biogas), il valore inserito in tabella è espressamente pari a 20 anni.

    Per gli impianti eolici la vita media utile convenzionale è pari a 20 anni; nel caso deciso, il giudice ha ritenuto che il riconoscimento per equivalente della tariffa relativa al periodo pregresso consentisse di limitare a 13 anni e 6 mesi la durata dell’incentivazione in forma specifica.

Massime di principio

  • Quando una sentenza riconosce il bene della vita in parte in forma specifica e in parte per equivalente, l’esecuzione va valutata considerando unitariamente le due modalità di attribuzione: il riconoscimento per equivalente di una parte del beneficio può giustificare una durata più breve della prestazione in forma specifica, se ciò è coerente con il giudicato e non attribuisce al beneficiario un risultato economico superiore a quello previsto dalla disciplina applicabile.
  • Se la sentenza da ottemperare rimette alle parti la quantificazione equitativa del danno, indicando la compensazione delle utilità già percepite e una riduzione dell’importo, il giudice dell’ottemperanza verifica che il calcolo amministrativo rispetti tali criteri e il contenuto complessivo del giudicato.
  • La previsione normativa di una durata ventennale dell’incentivo, parametrata alla vita media utile convenzionale di un impianto eolico, non esclude che, in esecuzione di una sentenza che riconosca una parte del beneficio per equivalente, la durata residua dell’incentivazione in forma specifica sia inferiore a venti anni.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliGiudizio di ottemperanza
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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