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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09498/2023 del 06/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La società ricorrente ha chiesto la correzione ulteriore di un'ordinanza della Corte di cassazione, già corretta in precedenza, sostenendo che, nell'accogliere la domanda di ripetizione di indebito, la Corte avesse omesso per errore materiale di inserire nella condanna anche gli interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002 e il maggior danno sulle somme restituende, somme che erano state espressamente richieste nell'originaria domanda. La controparte ha depositato memoria. La Corte ha ritenuto che la richiesta non riguardasse un mero errore materiale, ma mirasse in sostanza a modificare il contenuto decisorio del provvedimento, lamentando un possibile errore di diritto, come l'omessa pronuncia sugli accessori o la falsa applicazione della legge sul mancato riconoscimento degli interessi. Tali profili, secondo la Corte, non sono emendabili con il procedimento di correzione dell'errore materiale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di correzione di errore materiale. Ha affermato che il rimedio ex art. 287 c.p.c. può essere usato solo per correggere un difetto di corrispondenza tra la volontà del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile dal testo del provvedimento, ma non per incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione. Poiché la richiesta tendeva a ottenere l'integrazione della condanna con accessori non menzionati nel dispositivo, essa presupponeva un possibile errore di diritto e non un semplice lapsus materiale. La Corte ha altresì escluso ogni statuizione sulle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    Il procedimento di correzione è ammesso solo per rettificare errori materiali o di calcolo, quando vi sia una discrepanza tra decisione voluta e sua rappresentazione grafica, senza poter modificare il contenuto sostanziale del provvedimento.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato solo come esempio di possibile errore di diritto (omessa pronuncia sugli accessori), dunque non come errore materiale correggibile.

  • d.lgs. n. 231 del 2002

    interessi ex DLT 9/10/2002 n. 231

    La parte istante chiedeva l'integrazione della condanna con gli interessi moratori previsti dalla disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ma la Corte ha ritenuto che la mancata menzione fosse eventualmente censurabile solo come errore di diritto.

  • Sez. L, Ordinanza n. 16877 del 11/08/2020

    Richiamata per il principio secondo cui la correzione di errore materiale non può incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione.

  • Sez. 6 - L, Ordinanza n. 572 del 11/01/2019

    Richiamata nello stesso senso, a conferma dei limiti oggettivi del procedimento di correzione.

  • Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002

    Richiamata per l'assenza di statuizione sulle spese del procedimento di correzione.

Massime di principio

  • La correzione dell'errore materiale è ammessa soltanto quando il testo del provvedimento non rispecchi fedelmente la volontà già espressa dal giudice, ed è percepibile attraverso un confronto interno tra motivazione e dispositivo.
  • Non è utilizzabile il procedimento di correzione per ottenere modifiche sostanziali della decisione, come l'aggiunta di accessori, interessi o altre poste non esplicitamente riconosciute, poiché ciò implicherebbe una revisione del contenuto decisorio.
  • Se la parte deduce che il giudice abbia omesso di pronunciarsi su una domanda o abbia errato nell'applicazione della legge, il rimedio corretto non è la correzione materiale ma l'impugnazione o altro strumento processuale idoneo.
  • L'istanza di correzione è inammissibile quando, sotto l'apparente deduzione di un lapsus materiale, si censuri in realtà un errore di diritto che incide sul contenuto concettuale e sostanziale della pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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