Cassazione Penale, Sentenza n. 34757/2023 del 09/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Mantova che aveva condannato l'imputato per ricettazione (riqualificata ai sensi dell'art. 648 c.p.) ma aveva riconosciuto l'attenuante della "particolare tenuità" ex co.2. Il Procuratore generale deduce che, dato l'oggetto della ricettazione (una patente di guida) e gli orientamenti di legittimità, il giudice di merito ha erroneamente applicato l'ipotesi attenuata senza effettuare la necessaria valutazione complessiva e motivazione sui requisiti della particolare tenuità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Bologna. La Corte ha censurato l'omessa motivazione del Tribunale circa la sussistenza delle condizioni per riconoscere la particolare tenuità, richiamando il principio secondo cui tale attenuante deve emergere da una valutazione complessiva delle componenti oggettive e soggettive del fatto (modalità dell'azione, personalità dell'imputato, valore della res, motivi dell'azione), e che l'aspetto patrimoniale non è né esclusivo né decisivo.
Norme richiamate
L'attenuante della "particolare tenuità" per la ricettazione va accertata mediante valutazione complessiva del fatto, comprendente modalità, personalità dell'imputato, valore della cosa e motivi; il mero riferimento alla scarsa entità patrimoniale non è sufficiente.
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 (conv. L. 176/2020) e successive modifiche
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, conv. L. 18/12/2020 n.176; modificato dall'art.16 D.L. 30/12/2021 n.228, conv. L. 25/02/2022 n.15
La trattazione del procedimento è avvenuta con contraddittorio scritto ai sensi della norma citata; la menzione è procedurale e non incide sul merito della valutazione della particolare tenuità.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. 32832/2007; Cass. 33510/2010; Sez. U n.35535/2007; Sez.6 n.7554/2011; Sez.2 n.50066/2013
Richiamati principi consolidati: la particolare tenuità richiede una rilevanza criminosa assolutamente marginale e la valutazione deve avere carattere cumulativo e motivato; l'aspetto patrimoniale non è determinante da solo.
Massime di principio
- Il riconoscimento della "particolare tenuità" ex art. 648 co.2 richiede una motivazione puntuale che consideri congiuntamente elementi oggettivi e soggettivi del reato; l'omissione di tale valutazione determina annullamento.
- Il valore economico della cosa ricettata non è l'unico né il decisivo parametro: rilevano anche le modalità del comportamento, i motivi dell'agente e la personalità dell'imputato.
- Quando l'oggetto ricettato è un documento personale (es. patente), il giudice deve spiegare perché la condotta assume carattere di marginalità criminosa e non può limitarsi ad affermazioni generiche.
- In caso di impugnazione, la Corte di legittimità controlla la completezza della motivazione circa la particolare tenuità e, in presenza di carenze, annulla e rinvia per nuovo esame di merito.
- Per difesa e accusa è essenziale produrre elementi probatori e argomentazioni specifiche su contesto, provenienza della cosa, consapevolezza dell'imputato e finalità dell'azione per sostenere o contrastare il riconoscimento dell'attenuante.
Testo integrale
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