Cassazione Penale, Sentenza n. 26888/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale relativa al fallimento della "City Games s.r.l.". Il ricorrente censura vizi di motivazione e erronea applicazione della legge fallimentare (artt. 216, 217, 219, 223), sostenendo che la decisione si sarebbe basata esclusivamente sulle dichiarazioni del curatore fallimentare senza valutare adeguatamente i testi della difesa e il teste Menichilli Vincenzo; dichiara di essere stato mero amministratore di diritto dopo la cessione delle quote (dal 4/7/2011) e contesta l'applicazione dell'aggravante ex art. 219 legge fall., nonché la sussistenza dell'elemento soggettivo e l'indicazione dei beni distratti e del loro valore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero dirette a una rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie, materia non consentita in sede di legittimità salvo specifici errori di diritto o travisamenti indicati secondo la catena devolutiva. I giudici di merito sono stati ritenuti avere fornito motivazione coerente e analitica, avendo valutato l'attendibilità del curatore e le dichiarazioni della difesa, avendo indicato i beni distratti e ritenuto correttamente integrata la prova della distrazione anche per omissione di comunicazione al curatore. Inoltre la Corte ha ritenuto infondata la censura sull'aggravante di cui all'art. 219, precisando che essa si realizza anche per reiterazione di condotte dello stesso tipo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma relativa alla bancarotta fraudolenta distrattiva; applicata come fattispecie di reato contestata all'amministratore che ha sottratto beni dalla massa fallimentare.
Norma relativa alla bancarotta fraudolenta documentale; applicata per la tenuta delle scritture contabili in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e degli affari della società.
Aggravante che, come interpretato dalla Corte, non richiede la presenza di fattispecie diverse (es. bancarotta semplice e fraudolenta) ma può ricorrere per la reiterazione della condotta anche se riferibile alla medesima tipologia di bancarotta.
Norma rilevante in materia di responsabilità e sanzioni per i delitti fallimentari; richiamata nel contesto delle contestazioni penali al legale rappresentante.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Limite del sindacato della Cassazione: controllo sulla motivazione con l'orizzonte di verificare la presenza di un apparato argomentativo logico, senza possibilità di rivalutare il materiale probatorio se non nei casi tassativi previsti.
Codice di procedura penale, art. 616
Conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione: condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede per una rivalutazione globale delle prove: i motivi che si limitano a chiedere la riconsiderazione del contenuto probatorio sono inammissibili.
- Per sostenere un ruolo di 'amministratore di fatto' occorre fornire elementi concreti e specifici che dimostrino l'effettivo esercizio dei poteri gestori (rapporti con banche, fornitori, direzione del personale, assegnazione di compiti), non semplici affermazioni o indizi generici.
- La prova della distrazione di beni può essere desunta anche dall'omissione dell'amministratore di indicare al curatore l'esistenza, la destinazione o l'ubicazione dei beni aziendali.
- L'aggravante ex art. 219 legge fall. può configurarsi per la reiterazione della stessa condotta di bancarotta e non richiede necessariamente la contemporanea sussistenza di fattispecie diverse.
- In casi analoghi, per rendere ammissibile il ricorso in Cassazione è necessario dedurre specifici errori di diritto, travisamenti documentabili nell'interpretazione degli atti del processo o violazioni delle norme di diritto processuale, conformandosi alla catena devolutiva prevista dall'art. 606 c.p.p.
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