Ordinanza n. 15/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 19.9.2025, con il quale il Questore di Torino ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo; - nonché “di tutti gli atti e provvedimenti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quello impugnato, anche se allo stato non conosciuti, in quanto gravemente lesivi dell’interesse del ricorrente”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Torino ha rigettato la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il diniego è stato motivato dalla mancata dimostrazione, in sede procedimentale, del possesso del requisito reddituale. In sede cautelare, il ricorrente ha contestato tale valutazione, sostenendo che il reddito risultante dall'ultima dichiarazione fiscale sarebbe superiore al limite previsto dalla legge. Il giudizio ha inoltre evidenziato la necessità di verificare l'effettiva residenza del ricorrente e di procedere a tale accertamento nel contraddittorio con l'interessato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, ritenendo, a un sommario esame proprio della fase cautelare, che il reddito risultante dall'ultima dichiarazione dovrebbe essere superiore al limite previsto dalla legge. Ha quindi sospeso gli effetti del diniego e ordinato all'Amministrazione di riaprire il procedimento, verificare nel contraddittorio con l'interessato la sussistenza del requisito reddituale e l'effettiva residenza, e concludere il riesame con un nuovo provvedimento espresso e adeguatamente motivato. La decisione non definisce il merito del ricorso; è stata fissata l'udienza pubblica del 2 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; il giudice ha disposto la sospensione degli effetti dell'atto e il riesame procedimentale.
Massime di principio
- In sede cautelare, il diniego di rinnovo di un permesso di soggiorno può essere sospeso e l'amministrazione può essere ordinata a riesaminare l'istanza quando la documentazione disponibile faccia emergere, anche solo con valutazione sommaria, che il reddito dell'interessato potrebbe superare il limite legale richiesto.
- Quando la decisione sul rinnovo del permesso di soggiorno dipende dalla verifica del requisito reddituale e dell'effettiva residenza, l'amministrazione deve procedere al riesame nel contraddittorio con l'interessato e concluderlo mediante un nuovo provvedimento espresso e adeguatamente motivato.
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