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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25339/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza della Corte d'Appello di Palermo che aveva condannato l'Amministrazione al pagamento di euro 6.602,96 per ingiusta detenzione di 28 giorni (dal 12/01/2021 al 09/02/2021) a causa del ritardo nell'emissione dell'ordine di scarcerazione da parte della Procura di Cremona. Il motivo di ricorso dedotto era la violazione di legge per mancata notifica, da parte della cancelleria, della fissazione dell'udienza camerale all'Avvocatura dello Stato (Ministero dell'Economia e delle Finanze), con conseguente lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha richiamato l'applicabilità dell'art. 646 c.p.p. (per il procedimento di riparazione richiamato dall'art. 315 comma 3 c.p.p.) e ha rilevato che il provvedimento che fissava l'udienza camerale del 19/04/2021 prevedeva la notifica all'Avvocatura distrettuale competente, ma non risultava effettuata tale notifica e la parte pubblica era assente dal verbale. La omissione della notifica integra la nullità per violazione del contraddittorio, rilevabile anche d'ufficio, e può essere fatta valere in Cassazione quando la parte pubblica non ha partecipato. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Palermo.

Norme richiamate

  • art. 646 cod. proc. pen.

    La domanda, con il provvedimento che fissa l'udienza, è comunicata al pubblico ministero ed è notificata, a cura della Cancelleria, al Ministro del tesoro (al quale è subentrato il Ministro dell'economia e delle finanze per effetto del D.L. 12 giugno 2001, n. 134, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317) presso l'Avvocatura dello Stato che ha sede nel distretto della corte e a tutti gli interessati compresi gli aventi diritto che non hanno proposto la domanda.

    La Corte interpreta la norma nel senso che la mancata notifica della fissazione dell'udienza all'Amministrazione (Avvocatura dello Stato) determina nullità per lesione del contraddittorio; la norma impone un obbligo di notifica a cura della cancelleria.

  • art. 315 comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato per estendere al procedimento di riparazione per ingiusta detenzione le norme sull'errore giudiziario: consente l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 646 c.p.p. al procedimento in esame.

  • art. 127, 5° comma, cod. proc. pen.

    La nullità derivante dall'omessa notifica è del c.d. ordine generale, rientrando nel regime delle nullità previste dal codice; la Corte la considera insanabile senza la necessaria partecipazione dell'Amministrazione.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Inquadramento della nullità come ricollegabile al regime intermedio di cui all'art. 180, cioè come vizio che incide sul procedimento e sul diritto di difesa.

  • art. 178, lett. c) cod. proc. pen.

    La nullità è collegata alle ipotesi previste dall'art. 178 lett. c) (vizi rilevanti rispetto al principio del contraddittorio) e determina la nullità degli atti conseguenti.

  • D.L. 12 giugno 2001, n. 134, conv. L. 3 agosto 2001, n. 317

    Richiamato per spiegare la sostituzione del destinatario della notifica: il 'Ministro del Tesoro' è stato sostituito dal 'Ministro dell'Economia e delle Finanze', destinatario della comunicazione presso l'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • L'omessa notifica da parte della cancelleria della fissazione dell'udienza alla pubblica amministrazione (Avvocatura dello Stato/Ministero competente) integra nullità per violazione del principio del contraddittorio.
  • Tale nullità è rilevabile anche d'ufficio e, se la parte pubblica è assente in camera di consiglio, può essere eccepita per la prima volta in cassazione.
  • La mancata partecipazione dell'Amministrazione al procedimento camerale rende invalida la successiva decisione e comporta l'annullamento degli atti adottati senza il necessario contraddittorio.
  • Nei procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione si applicano, per richiamo, le norme sull'errore giudiziario (art. 646 c.p.p. tramite art. 315 comma 3), inclusi gli obblighi di comunicazione e notifica alla Pubblica Amministrazione.
  • Per evitare il vizio è necessario che la cancelleria esegua la notifica prevista espressamente dalla legge; in caso di omissione, l'Amministrazione dovrà far valere tempestivamente l'eccezione se presente o, in caso di assenza, potrà proporre ricorso in Cassazione.

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