Ordinanza n. 1150/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. La circostanza dell’immediato rimpatrio dell’appellante dopo la convalida del decreto di espulsione ha escluso l’indefettibile requisito del periculum in mora, impedendo l’adozione della misura cautelare richiesta. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giustificati motivi.
Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento amministrativo impugnato, con domanda cautelare di sospensione della sentenza
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il cittadino straniero ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lombardia n. 271/2026 e ha chiesto in via incidentale la sospensione della sua efficacia ai sensi dell’art. 98 c.p.a. Dal testo emerge che il decreto di espulsione era stato convalidato dal giudice di pace il 21 maggio 2025 e che l’appellante era stato immediatamente rimpatriato. Non sono esposti ulteriori motivi di appello o censure di legittimità, poiché l’ordinanza decide esclusivamente l’istanza cautelare.
Norme richiamate
La domanda cautelare in appello è stata esaminata alla luce della disposizione; la misura è stata respinta per mancanza del periculum in mora.
Massime di principio
- La sospensione cautelare dell’efficacia di una sentenza richiesta in appello presuppone, oltre agli altri requisiti, un periculum in mora concreto e attuale; tale requisito manca quando l’evento lesivo cui la tutela cautelare dovrebbe porre rimedio si è già integralmente verificato, come nel caso dell’avvenuto rimpatrio dell’interessato.
- L’immediata esecuzione del rimpatrio conseguente alla convalida del decreto di espulsione può privare di attualità il periculum in mora posto a fondamento della domanda di sospensione della sentenza di primo grado.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 30 mar 2026Ordinanza n. 207/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 30 mar 2026Ordinanza n. 208/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 30 mar 2026Ordinanza n. 209/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 30 mar 2026Ordinanza n. 210/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 30 mar 2026Ordinanza n. 665/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 30 mar 2026Ordinanza n. 675/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →