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Ordinanza

Ordinanza n. 1150/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601953

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. La circostanza dell’immediato rimpatrio dell’appellante dopo la convalida del decreto di espulsione ha escluso l’indefettibile requisito del periculum in mora, impedendo l’adozione della misura cautelare richiesta. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giustificati motivi.

Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento amministrativo impugnato, con domanda cautelare di sospensione della sentenza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il cittadino straniero ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lombardia n. 271/2026 e ha chiesto in via incidentale la sospensione della sua efficacia ai sensi dell’art. 98 c.p.a. Dal testo emerge che il decreto di espulsione era stato convalidato dal giudice di pace il 21 maggio 2025 e che l’appellante era stato immediatamente rimpatriato. Non sono esposti ulteriori motivi di appello o censure di legittimità, poiché l’ordinanza decide esclusivamente l’istanza cautelare.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare in appello è stata esaminata alla luce della disposizione; la misura è stata respinta per mancanza del periculum in mora.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare dell’efficacia di una sentenza richiesta in appello presuppone, oltre agli altri requisiti, un periculum in mora concreto e attuale; tale requisito manca quando l’evento lesivo cui la tutela cautelare dovrebbe porre rimedio si è già integralmente verificato, come nel caso dell’avvenuto rimpatrio dell’interessato.
  • L’immediata esecuzione del rimpatrio conseguente alla convalida del decreto di espulsione può privare di attualità il periculum in mora posto a fondamento della domanda di sospensione della sentenza di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieEspulsione e allontanamentoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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