Cassazione Civile, Ordinanza n. 06565/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal difensore munito dei necessari poteri e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ex art. 390 c.p.c. Ha inoltre escluso una pronuncia sulle spese in favore dell'intimata, perché quest'ultima non si era costituita né aveva svolto attività difensiva.
Esito
Favorevole al resistente (compagnia aerea)
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ma prima della decisione il suo difensore ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., rappresentando che le parti avevano concluso un accordo transattivo poi eseguito, con il quale avevano definito anche il presente giudizio e regolato le spese. La controparte intimata non ha svolto attività difensiva in cassazione.
Norme richiamate
La rinuncia validamente proposta dal difensore munito di poteri determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se depositata dal difensore munito dei necessari poteri, comporta l'estinzione del giudizio.
- Quando la rinuncia interviene a seguito di un accordo transattivo eseguito tra le parti, la Corte prende atto della definizione negoziale della lite e dichiara estinto il processo.
- In assenza di attività difensiva della parte intimata, non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione in suo favore.
Come è indicizzato
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