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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34141/2025 del 17/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché sottoscritto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo che l'inammissibilità fosse imputabile alla parte ricorrente.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 24 marzo 2025. Dal testo emerge che il ricorso non è stato esaminato nel merito perché era stato sottoscritto personalmente dall'imputato, in violazione della regola che richiede la sottoscrizione da parte di un difensore abilitato al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione. La Corte ha quindi rilevato l'inammissibilità originaria dell'impugnazione e, conseguentemente, ha applicato la sanzione processuale prevista per chi dà causa all'inammissibilità, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore abilitato; la sottoscrizione personale dell'imputato determina inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, quando abbia dato causa all'inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato, senza la necessaria sottoscrizione del difensore abilitato, è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso per violazione delle forme prescritte comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali.
  • Quando l'inammissibilità è imputabile alla parte ricorrente, la Corte può applicare anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
  • La Corte, in presenza di un vizio formale radicale dell'impugnazione, può definire il ricorso de plano senza esame del merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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