Sentenza del 16/09/2016 n. 7075 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - CONTRADDITTORIO PREVENTIVO - Indagini a tavolino - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'avviso di accertamento perché emesso prima del decorso del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000, sostenendo la violazione del contraddittorio endoprocedimentale. L'accertamento, tuttavia, era stato preceduto esclusivamente dall'invio di un questionario e non da accessi, ispezioni o verifiche presso il contribuente.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che, nell'ambito delle cosiddette indagini a tavolino, originate da richieste o questionari inviati dall'Ufficio, non sussiste in via generale un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale ai sensi dell'art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000. Il termine di sessanta giorni, infatti, è riferito agli accertamenti conseguenti a operazioni di accesso, ispezione o verifica presso i locali del contribuente e non si applica automaticamente agli accertamenti fondati su attività istruttorie meramente documentali.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.
Il termine dilatorio di sessanta giorni e il relativo contraddittorio sono collegati agli atti di verifica compiuti presso la sede o i locali del contribuente, quali accessi, ispezioni e verifiche. Non trovano applicazione automatica quando l'accertamento deriva esclusivamente da un questionario o da altre attività istruttorie svolte a tavolino.
Massime di principio
- Quando l'accertamento fiscale nasce esclusivamente dall'esame documentale svolto dall'Ufficio o da un questionario inviato al contribuente, senza accessi, ispezioni o verifiche presso i suoi locali, non opera automaticamente il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000.
- La mera richiesta di informazioni o documenti tramite questionario non equivale, di regola, a un accesso, un'ispezione o una verifica fiscale idonea a imporre il contraddittorio endoprocedimentale previsto dalla norma.
- Per valutare la validità dell'avviso occorre distinguere tra attività istruttoria esterna presso il contribuente e indagine documentale interna dell'Amministrazione: solo la prima, secondo il principio espresso, attiva il termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7.
- L'assenza dell'obbligo di contraddittorio in un'indagine a tavolino non esclude che possano essere contestate altre eventuali violazioni, come la mancata motivazione dell'atto, l'omessa valutazione delle deduzioni presentate o il mancato rispetto di specifiche norme che impongano il contraddittorio per determinate categorie di accertamento.
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