Cassazione Penale, Sentenza n. 2678/2023 del 23/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che aveva confermato le condanne inflitte in primo grado. Motivi principali: (1) violazione e errata applicazione dell'art. 500, comma 4, c.p.p., con contestazione dell'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa (ATTARDI) per presunta mancanza di elementi concreti di intimidazione, tardività dell'acquisizione e illegittima acquisizione di intercettazioni; (2) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla attendibilità della persona offesa, con rilievo di possibile astio personale verso VIZZINI e assenza di riscontri esterni univoci; (3) (a cura di VIZZINI) violazione dell'art. 192 c.p.p. e insufficienza degli elementi per ritenere provata la sua partecipazione alla rapina (ricostruzione congetturale, elementi indiziari generici quali scarpe e somiglianze tra autovetture, incompatibilità temporale e riscontri negativi).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi manifestamente infondati e ne ha dichiarato l'inammissibilità/rigetto. Ha confermato la correttezza della valutazione dei giudici di merito (tribunale e corte d'appello, integrate in una "doppia conforme"): l'applicazione dell'art. 500, comma 4, c.p.p. è stata considerata legittima (gli "elementi concreti" possono essere anche circostanze sintomatiche di intimidazione e non necessariamente atti di violenza espliciti; la detenzione degli imputati non esclude la capacità intimidatoria; le intercettazioni sono state acquisite regolarmente a seguito di perizia; la riserva del Tribunale sull'acquisizione è stata esercitata tempestivamente); la valutazione della attendibilità della persona offesa è stata ritenuta logica, congrua e supportata da riscontri esterni (conversazioni intercettate), perciò non sindacabile in sede di legittimità salvo manifeste contraddizioni inesistenti nel caso; le censure di VIZZINI in ordine alla rapina sono da ascrivere a mera rivalutazione dei fatti e non dimostrano errori logicoprocessuali tali da giustificare intervento di legittimità. Conseguentemente i provvedimenti di condanna restano confermati (RIZZA: anni 7 e mesi 4 di reclusione e euro 2.700,00 di multa; VIZZINI: anni 3 e mesi 4 di reclusione e euro 1.200,00 di multa). I ricorrenti sono condannati alle spese e a pagare una somma a titolo di ammenda a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 500, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte ha interpretato che per acquisire al dibattimento dichiarazioni predibattimentali basandosi su questo comma non è necessario dimostrare atti di violenza o minaccia in senso stretto; sono sufficienti "elementi concreti" desumibili anche da circostanze sintomatiche emerse nel dibattimento (discrepanza tra dichiarazioni e minacce telefoniche riferite dalla persona offesa). La detenzione degli imputati non esclude in radice l'effetto intimidatorio delle condotte rilevate.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Le censure di violazione di norme processuali e di manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione sono gli strumenti di impugnazione in cassazione; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità (non è ammessa una rivalutazione dei fatti o della attendibilità delle prove salvo macroscopiche incongruenze).
Invocato dal ricorrente per contestare la valutazione dell'elemento soggettivo/collegamento probatorio nella rapina, è stato considerato materia di merito: la Corte di Cassazione non è entrata nel merito della ricostruzione fattuale, ritenendo che i giudici di merito abbiano adottato una motivazione logica e congrua.
Norma che consente la condanna alle spese del procedimento e l'irrogazione di una somma alla cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile; applicata dalla Corte a carico dei ricorrenti, con determinazione equitativa dell'importo.
Massime di principio
- In Cassazione non si può ottenere la riforma di una decisione semplicemente proponendo una diversa lettura dei fatti o della credibilità delle prove: il sindacato è limitato alla verifica di violazioni di diritto o di manifeste contraddizioni o illogicità nella motivazione.
- Ai fini dell'acquisizione di dichiarazioni predibattimentali ai sensi dell'art. 500, comma 4, c.p.p., gli "elementi concreti" idonei a far ritenere l'intimidazione possono essere anche circostanze sintomatiche (es. minacce telefoniche riferite dalla vittima, nette discrepanze tra dichiarazioni), non esclusivamente prove di violenze fisiche.
- La detenzione dei presunti responsabili non esclude in assoluto la rilevanza intimidatoria di condotte o di minacce: la valutazione spetta al giudice di merito e può fondarsi su elementi indiretti.
- Le dichiarazioni della persona offesa, anche se acquisite ai sensi dell'art. 500, possono costituire prova esclusiva e determinante se sottoposte a un vaglio di credibilità più rigoroso e se corroborate da riscontri esterni credibili (es. intercettazioni).
- Per contestare la prova indiziaria è necessario mostrare vizi logici o contraddizioni evidenti nella motivazione; semplici osservazioni sull'insufficienza o sulla genericità degli indizi, senza dimostrare errori logico-giuridici, non sono idonee in sede di legittimità.
- La tempestività e la correttezza formale delle acquisizioni probatorie (es. riserva del giudice poi sciolta in udienza, acquisizione di intercettazioni a seguito di perizia) sono elementi che rafforzano la legittimità dell'utilizzo probatorio e neutralizzano censure sulla tardività o legittimità dell'acquisizione.
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