Sentenza del 30/11/2017 n. 5003 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Rapporto di coassicurazione - Servizi accessori - Esenzione Iva - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata esclusa l’applicazione dell’esenzione IVA prevista dall’art. 10, comma 1, numero 9, del d.P.R. 633/1972 alla prestazione di mandato connessa al rapporto di coassicurazione. Solo la componente propriamente assicurativa può beneficiare del regime eventualmente applicabile alle operazioni assicurative, mentre i servizi accessori devono essere valutati autonomamente e, in assenza di altra specifica esenzione, sono soggetti a IVA.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il trattamento IVA delle prestazioni rese nell’ambito di un rapporto di coassicurazione. Il negozio di coassicurazione comprende sia una componente propriamente assicurativa sia una componente di mandato, relativa ai servizi accessori e alla gestione del rapporto. Secondo la decisione, tali prestazioni non possono essere considerate fiscalmente come un’unica operazione: l’esenzione IVA prevista per le operazioni assicurative non si estende automaticamente alla prestazione di mandato.
Norme richiamate
Art. 10, comma 1, numero 9, d.P.R. 633/1972
L’esenzione IVA prevista per determinate operazioni assicurative non si applica automaticamente alle prestazioni di mandato o ai servizi accessori, che devono essere distinti dalla componente assicurativa e valutati autonomamente.
Massime di principio
- Quando un contratto complesso comprende prestazioni di natura diversa, ai fini IVA occorre individuare separatamente ciascuna componente, senza presumere che il regime fiscale di una prestazione si estenda all’intero rapporto.
- L’esenzione prevista per le operazioni assicurative deve essere interpretata restrittivamente e non copre automaticamente attività amministrative, gestionali o di mandato collegate al contratto.
- Per stabilire il trattamento IVA di un servizio accessorio occorre verificarne natura, autonomia funzionale e collegamento concreto con l’attività assicurativa, distinguendolo dalla mera attività di copertura del rischio.
- In presenza di un corrispettivo unitario, l’amministrazione finanziaria o il giudice possono scomporre economicamente e giuridicamente le prestazioni per applicare a ciascuna il corretto regime IVA.
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