Sentenza del 30/11/2017 n. 5009 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Irap - Medico convenzionato con il SSN - Autonoma organizzazione - Non sussiste - Assenza di personale dipendente e costi per servizi di terzi di modesta entità - Rilevanza - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata esclusa la sussistenza dell'autonoma organizzazione. Le dotazioni e i servizi utilizzati dal medico sono stati considerati meramente strumentali e non tali da creare una struttura organizzata autonoma. L'assenza di dipendenti e la marginalità delle spese per servizi di terzi hanno quindi determinato l'insussistenza del presupposto impositivo dell'IRAP.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la sussistenza dell'autonoma organizzazione, presupposto dell'IRAP previsto dall'art. 2 del d.lgs. 446/1997, nell'attività di un medico convenzionato con il SSN. In particolare, doveva stabilirsi se i beni e i servizi utilizzati dal medico fossero semplicemente strumentali all'esercizio professionale oppure costituissero un insieme organizzato autonomamente idoneo a produrre reddito. Sono stati ritenuti rilevanti l'assenza di personale dipendente e l'entità modesta dei costi per servizi di terzi, svolti soprattutto da colleghi incaricati di sostituzioni.
Norme richiamate
Art. 2 del d.lgs. 446/1997
"autonoma organizzazione"
L'IRAP è dovuta solo quando l'attività professionale è esercitata mediante un'autonoma organizzazione, intesa come un insieme organizzato di beni, servizi e risorse idoneo a produrre reddito in modo autonomo rispetto alla sola attività personale del professionista.
D.lgs. 446/1997
La disciplina dell'IRAP richiede, per i lavoratori autonomi e i professionisti, la verifica concreta dell'esistenza di una struttura organizzativa eccedente i mezzi normalmente necessari per lo svolgimento personale dell'attività.
Massime di principio
- Per un professionista, e in particolare per un medico convenzionato con il SSN, l'IRAP non deriva automaticamente dall'esercizio dell'attività: occorre dimostrare la presenza di un'autonoma organizzazione.
- L'assenza di personale dipendente costituisce un elemento significativo per escludere l'autonoma organizzazione, pur dovendo essere valutata insieme agli altri fattori.
- Le spese per servizi di terzi di modesta entità, soprattutto se riferite a sostituzioni occasionali o fisiologiche dell'attività professionale, non bastano normalmente a integrare una struttura organizzata autonoma.
- La valutazione deve essere concreta e complessiva: beni e servizi normalmente necessari o meramente strumentali all'attività personale non determinano, da soli, l'assoggettamento all'IRAP.
- Una struttura stabile, significativa e capace di potenziare autonomamente la produzione del reddito, ad esempio tramite dipendenti, collaboratori organizzati o costi rilevanti per servizi, può invece integrare il presupposto dell'autonoma organizzazione.
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