Sentenza del 30/11/2017 n. 367 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
Riscossione - Cartella di pagamento - Notifica a mezzo Pec - Illegittimità per estraneità al modello legale - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato, tra l'altro, la validità della cartella sostenendo che la notifica effettuata tramite posta elettronica certificata (PEC) fosse illegittima, poiché non eseguita mediante raccomandata o ufficiale giudiziario e quindi estranea al modello legale. La contestazione è stata ritenuta priva di concreta rilevanza, perché il ricorrente non ha dedotto di non aver ricevuto o compreso il contenuto della cartella e ha potuto esercitare pienamente il proprio diritto di difesa impugnandola.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La doglianza relativa alla notifica via PEC è stata considerata fine a se stessa, non essendo stato dimostrato alcun pregiudizio concreto alla conoscenza dell'atto o alla possibilità di difendersi. Inoltre, la notifica della cartella tramite PEC è stata ritenuta conforme alla legge, in quanto espressamente prevista dall'art. 26, comma 2, del DPR n. 602/1973, come modificato dall'art. 38, comma 4, lettera b), del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010.
Norme richiamate
Art. 26, comma 2, del DPR n. 602/1973
La disposizione consente la notificazione della cartella di pagamento tramite PEC, rendendo tale modalità compatibile con il modello legale di notificazione degli atti della riscossione.
Art. 38, comma 4, lettera b), del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010
La norma ha modificato l'art. 26 del DPR n. 602/1973, avallando espressamente l'utilizzo della PEC per la notificazione delle cartelle di pagamento.
Massime di principio
- La notifica di una cartella tramite PEC non è illegittima per il solo fatto di non essere stata effettuata tramite raccomandata o ufficiale giudiziario, quando la legge prevede la PEC come modalità valida.
- Una contestazione formale sulle modalità di notifica deve essere accompagnata dalla dimostrazione di un concreto pregiudizio al destinatario, come la mancata conoscenza dell'atto o l'effettiva compromissione del diritto di difesa.
- Se il contribuente ha ricevuto l'atto, ne ha compreso il contenuto e lo ha tempestivamente impugnato, è generalmente difficile sostenere l'invalidità della notifica soltanto sulla base di irregolarità formali prive di effetti concreti.
- La conformità della notifica va valutata secondo la normativa vigente al momento della sua esecuzione, verificando in particolare che la PEC sia stata inviata secondo i requisiti previsti per gli atti della riscossione.
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