Sentenza del 30/11/2017 n. 5012 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo tributario - Notificazione - Variazione del domicilio del difensore - Obbligo di comunicazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica eseguita presso il domicilio non più attuale del procuratore non si perfeziona. Il notificante, venuto a conoscenza dell’inesattezza o dell’inidoneità della notificazione, deve chiedere tempestivamente al giudice l’assegnazione di un nuovo termine per rinnovarla. In mancanza, l’impugnazione diviene tardiva e deve essere dichiarata inammissibile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la validità della notificazione dell’atto di impugnazione effettuata presso il precedente domicilio professionale del difensore della controparte. Il principio affermato è che non grava sul difensore domiciliatario alcun obbligo di comunicare alla controparte il cambiamento dell’indirizzo del proprio studio; spetta invece al notificante verificare l’attuale domicilio utile per la notificazione.
Norme richiamate
Disciplina processuale della notificazione degli atti di impugnazione
La notifica deve essere indirizzata al domicilio attuale e idoneo del destinatario o del suo difensore. L’errata individuazione del domicilio impedisce il perfezionamento della notificazione.
Principio di tempestiva rinnovazione della notificazione nulla o inesistente
Quando la notifica dell’impugnazione non si perfeziona, il notificante deve chiedere senza ritardo un nuovo termine per rinnovarla. L’inerzia può comportare la tardività e l’inammissibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- Chi notifica un atto processuale deve verificare autonomamente l’attualità dell’indirizzo del difensore o del destinatario; non può presumere che il precedente domicilio sia ancora valido.
- Il cambio di studio del difensore non determina, di per sé, un obbligo di comunicazione alla controparte ai fini delle notificazioni.
- Una notifica presso un indirizzo non più attuale non produce gli effetti processuali ordinari e può non perfezionarsi.
- Dopo aver constatato l’errore o l’esito negativo della notifica, è essenziale attivarsi immediatamente per chiedere la rinnovazione entro un nuovo termine, evitando che l’impugnazione diventi tardiva.
- La mancata verifica dell’indirizzo e la mancata tempestiva richiesta di rinnovazione possono comportare l’inammissibilità dell’impugnazione, anche se il termine per proporla era stato inizialmente rispettato.
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