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Sentenza

Sentenza del 30/11/2017 n. 5089 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Ires - Reddito d'impresa - Deduzioni - Associazioni sportive dilettantistiche - Costi per sponsorizzazioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate contestava la deducibilità, o comunque l'entità, dei costi di sponsorizzazione, ritenendoli in parte sovrafatturati e non adeguatamente giustificati. La questione riguardava l'interpretazione dell'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002: tale disposizione presume l'inerenza delle somme corrisposte a un'associazione sportiva dilettantistica per sponsorizzazioni, ma non presume anche la congruità o l'effettivo ammontare degli importi. Una volta dimostrata l'effettività delle prestazioni, spettava quindi all'Agenzia provare concretamente l'eventuale sovrafatturazione.

La decisione

La contestazione dell'Agenzia non è stata ritenuta sufficientemente provata. Non bastavano elementi meramente presuntivi, né era legittimo individuare discrezionalmente come deducibile il minore importo risultante nei diversi anni. I costi sostenuti in esercizi differenti non potevano essere automaticamente confrontati, perché potevano dipendere da condizioni variabili. Inoltre, le irregolarità contabili dell'associazione sportiva sponsorizzata non erano rilevanti senza la prova di una loro specifica connessione con le sponsorizzazioni. È stata quindi riconosciuta la deducibilità degli importi effettivamente documentati, nei limiti risultanti dalla decisione.

Norme richiamate

  • Art. 90, comma 8, legge n. 289/2002

    La norma introduce una presunzione legale limitata all'inerenza degli importi erogati a favore di associazioni sportive dilettantistiche.

    La disposizione presume l'inerenza delle spese di sponsorizzazione, ma non anche la loro congruità, effettività economica o correttezza dell'ammontare. Se l'effettività della sponsorizzazione è provata, l'onere di dimostrare una sovrafatturazione grava sull'Agenzia delle entrate.

Massime di principio

  • La presunzione prevista per le sponsorizzazioni sportive riguarda l'inerenza del costo, non autorizza automaticamente a considerare congruo qualsiasi importo fatturato.
  • Quando il contribuente dimostra che la sponsorizzazione è stata effettivamente eseguita, l'Amministrazione deve fornire prove concrete e specifiche dell'eventuale sovrafatturazione; semplici indizi o confronti generici non sono sufficienti.
  • Non è corretto determinare il costo deducibile scegliendo arbitrariamente l'importo più basso sostenuto in anni diversi, perché il valore delle sponsorizzazioni può variare in base a durata, visibilità, pubblico, attività promozionali e condizioni contrattuali.
  • Le irregolarità contabili o fiscali dell'associazione sponsorizzata non dimostrano automaticamente l'inesistenza o la sovrastima della sponsorizzazione: occorre provare un collegamento concreto con il rapporto contestato.
  • È comunque opportuno conservare contratti, fatture, pagamenti tracciabili e documentazione dell'attività promozionale svolta, così da dimostrare sia l'effettività della prestazione sia la riferibilità del costo all'attività d'impresa.

Testo integrale

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