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Sentenza

Sentenza del 30/11/2017 n. 530 - Comm. Trib. Prov. Varese

Motivazione dell'atto di accertamento - Onere di produrre l'atto richiamato - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato affermato che, quando la motivazione dell'accertamento richiama un altro atto, l'Amministrazione deve produrne e allegarne copia, salvo che tale atto sia già conosciuto o facilmente conoscibile dal contribuente. Nel caso concreto, l'assenza degli elementi identificativi e comparativi dei beni di riferimento ha impedito una difesa effettiva; l'accertamento è pertanto risultato viziato per carenza di motivazione.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I contribuenti hanno contestato la validità della motivazione dell'atto di accertamento, sostenendo che l'Ufficio avesse richiamato il contenuto di un altro atto senza allegarne copia né renderne comunque conoscibili gli elementi essenziali. In particolare, mancavano i dati necessari per confrontare i beni utilizzati come riferimento con quelli oggetto delle compravendite, impedendo di verificare l'analogia delle caratteristiche e delle condizioni e, quindi, di contestare efficacemente la pretesa tributaria.

Norme richiamate

  • Norme in materia di motivazione degli atti tributari e di allegazione degli atti richiamati

    Se nella motivazione dell'atto di accertamento viene richiamato il contenuto di un altro atto, incombe sull'Amministrazione finanziaria l'onere di produrre, in allegato all'accertamento, copia dell'atto richiamato, a meno che quest'ultimo sia conosciuto o facilmente conoscibile da parte del contribuente.

    Il contribuente deve poter comprendere integralmente i presupposti della pretesa e verificare gli elementi utilizzati dall'Ufficio. Il richiamo a documenti esterni non è sufficiente se tali documenti non sono allegati o concretamente accessibili e se la loro mancanza compromette il diritto di difesa.

Massime di principio

  • Un atto tributario motivato per relationem deve normalmente contenere o allegare gli atti richiamati, salvo che il contribuente li conosca già o possa reperirli facilmente.
  • La motivazione deve fornire dati concreti e verificabili, non mere indicazioni generiche o riferimenti astratti a beni, valori o precedenti accertamenti.
  • Quando il contribuente non può ricostruire il ragionamento dell'Amministrazione o confrontare adeguatamente i dati posti a fondamento dell'accertamento, la motivazione può essere considerata insufficiente.
  • L'insufficienza motivazionale rileva soprattutto quando impedisce una contestazione specifica e un'effettiva difesa, potendo comportare l'annullamento dell'atto.

Testo integrale

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