Cassazione Penale, Ordinanza n. 12993/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito impugnata, nella parte relativa al diniego delle attenuanti generiche e alla pena, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, censurando in sostanza il diniego delle circostanze attenuanti generiche e sostenendo, secondo la ricostruzione riportata nell'ordinanza, la necessità di una pena più lieve. La Corte rileva che il giudizio sulla concedibilità delle attenuanti generiche è valutazione di fatto rimessa al giudice di merito; nel caso di specie il diniego risultava congruamente motivato sulla base dell'irrilevanza della confessione resa nel quadro dell'evidenza dei fatti, della mancanza di elementi positivi e della genericità delle doglianze difensive. Il ricorso è stato ritenuto sostanzialmente rivalutativo e quindi non scrutinabile in cassazione.
Norme richiamate
La concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituisce oggetto di un giudizio di fatto del giudice di merito; la motivazione è sindacabile in cassazione solo se mancante, manifestamente illogica o contraddittoria, non potendo il giudice di legittimità rivalutare gli elementi posti a base della decisione.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito lo fondi su motivazione congrua, non contraddittoria e ancorata a elementi valutativi ritenuti preponderanti nel caso concreto.
- La confessione dell'imputato, se resa in un contesto in cui i fatti risultino già evidenti e non accompagnata da ulteriori elementi positivi di personalità o di meritevolezza, può essere ritenuta non decisiva ai fini della concessione delle attenuanti generiche.
- In cassazione non è consentito censurare il diniego delle attenuanti generiche mediante richieste di nuova valutazione del merito o di riconsiderazione della pena più lieve, se la motivazione del giudice di appello è logicamente coerente.
- La deduzione difensiva che si limiti a prospettare un diverso apprezzamento degli elementi attenuanti è inammissibile quando non confronti specificamente la ratio decidendi adottata dal giudice di merito.
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