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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46133/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'appello contro il diniego di revoca del sequestro preventivo. Il ricorrente contestava che l'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine successivi al decorso del termine semestrale delle indagini preliminari fosse stata ritenuta tardiva: in particolare sosteneva di non aver avuto conoscenza dell'atto da cui computare il dies a quo (iscrizione nel Sistema informativo della cognizione penale/S.I.C.P. ex art. 335 c.p.p.) se non dopo la proposizione del riesame, e deduceva che l'inutilizzabilità prevista dall'art. 407, comma 3 c.p.p. sarebbe deducibile in ogni stato e grado del procedimento alla stregua dell'art. 191 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, generico e non consentito. Ha riaffermato che il decorso del termine delle indagini non invalida automaticamente gli atti: esso determina soltanto l'inutilizzabilità degli atti quando concretamente utilizzati per fini cautelari o probatori (art. 407, comma 3 c.p.p.), diversa dall'inutilizzabilità assoluta prevista dall'art. 191 c.p.p. L'inutilizzabilità ex art. 407 comma 3 è rilevabile solo su eccezione di parte e secondo un regime di deducibilità assimilabile alle nullità intermedie (art. 182 c.p.p.), perciò l'eccezione va proposta alla prima occasione utile: nel caso concreto la prima occasione utile è il riesame, dove le parti hanno diritto ad ottenere copie degli atti depositati con la richiesta cautelare. Il calcolo del termine per la conclusione delle indagini va effettuato dalla formale ed effettiva iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p. (costituita anche dall'iscrizione nel S.I.C.P./T.I.A.P.), conoscibile tramite accesso/consultazione informatica; pertanto l'eccezione del ricorrente era tardiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 407, comma 3, c.p.p.

    Prevede l'inutilizzabilità degli atti eseguiti dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari quando siano usati a fini cautelari o probatori; tale inutilizzabilità non comporta la cancellazione preventiva dell'atto e può essere eccepita solo dalla parte secondo il regime di deducibilità delle nullità intermedie.

  • art. 191 c.p.p.

    Disciplina le prove illecitamente acquisite e determina una inutilizzabilità piena e assoluta delle prove illecite; la Corte ha distinto questa fattispecie dall'inutilizzabilità derivante dall'art. 407 comma 3.

  • art. 335 c.p.p.

    Indica la formale iscrizione nel registro delle notizie di reato: la decorrenza del termine delle indagini va calcolata dalla formale ed effettiva iscrizione nel registro, funzione che il Sistema informativo della cognizione penale (S.I.C.P./T.I.A.P.) assolve in modo equipollente ai registri cartacei.

  • art. 182 c.p.p.

    Regime delle nullità a regime intermedio: la Corte ha ritenuto che l'eccepibilità dell'inutilizzabilità ex art. 407 comma 3 segua una deducibilità assimilabile a quella delle nullità intermedie, ossia va proposta alla prima occasione utile.

  • artt. 180, 181 c.p.p.

    Norme richiamate in tema di esercizio dei diritti di difesa e accesso agli atti; il giudice ha ricordato che la piena conoscenza della cronologia degli atti è comunque acquisibile tramite consultazione informatica degli atti riversati sul T.I.A.P.

  • art. 405, comma 2; art. 406; art. 407, comma 3 c.p.p.

    Richiamate nel contesto della disciplina cautelare e dell'utilizzabilità degli atti a fini cautelari; la loro interpretazione è stata ricondotta al principio per cui l'inutilizzabilità scatta solo al momento dell'utilizzo processuale e può essere eccepita dalla parte.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie in caso di ricorso infondato; applicata per condannare il ricorrente alle spese e a una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La scadenza del termine delle indagini preliminari non determina la nullità automatica degli atti compiuti successivamente ma solo la loro inutilizzabilità al momento dell'utilizzo cautelare o probatorio (art. 407, comma 3 c.p.p.).
  • L'inutilizzabilità prevista dall'art. 407, comma 3 c.p.p. è diversa dall'inutilizzabilità assoluta prevista dall'art. 191 c.p.p. (prove illecite) e non può essere fatta valere d'ufficio dal giudice ma solo su eccezione di parte.
  • L'eccezione di inutilizzabilità deve essere proposta alla prima occasione utile; per gli atti cautelari la 'prima occasione utile' può essere il giudizio di riesame, dove la difesa ha il diritto di ottenere copia degli atti rilevanti.
  • Il dies a quo per il computo dei termini delle indagini coincide con la formale ed effettiva iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p., attestabile anche tramite S.I.C.P./T.I.A.P.; la conoscenza della data d'iscrizione è in genere ottenibile con la dovuta diligenza tramite consultazione informatica degli atti.
  • La mancata tempestiva deduzione dell'eccezione rende la successiva impugnazione inammissibile e può comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie per l'autore del ricorso.

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