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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10736/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza d'appello che ha confermato la condanna per numerosi furti in abitazione (capi A-F) e per ricettazione (capi H-I), rideterminando la pena a 4 anni e 6 mesi di reclusione e 1.900 euro di multa. I motivi di cassazione contestano: 1) vizio della motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p. per insufficiente riconoscimento probatorio in relazione ai capi A, C, D, E, F (contestato il riconoscimento da parte delle persone offese e l'uso del modus operandi come prova); 2) vizio della motivazione per il capo H, sostenendo che la mancata procedibilità per il capo G (difetto di querela) avrebbe dovuto far escludere il possesso/spendita di assegni e quindi la ricettazione; 3) vizio della motivazione per il capo I, con riferimento alla giustificazione della proprietà dei monili rinvenuti in casa (beni privi di elementi identificativi); 4) violazione della legge sostanziale sull'aggravante dell'art. 61 n.10 c.p., poiché a suo dire mancava collegamento tra il fatto e la funzione religiosa delle vittime; 5) mancato riconoscimento della prescrizione del reato H (sostiene che era intervenuta prima della sentenza d'appello); 6) vizio della motivazione per il diniego delle attenuanti generiche, non valutando il comportamento processuale collaborativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: il primo motivo è in parte aspecifico e in parte non consentito perché lamenta violazione dell'art. 192 c.p.p., norma la cui inosservanza non è sanzionata ai fini di cui all'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.; inoltre la valutazione probatoria dei giudici di merito è stata ritenuta congrua (modus operandi peculiare, ritrovamento di refurtiva, riconoscimenti e tentativo di spendita di assegni). Il secondo motivo confonde questioni diverse (difetto di querela vs. mancanza della prova della spendita) ed è aspecifico e manifestamente infondato; il ricorrente non ha indicato gli atti o i dati probatori necessari per configurare un travisamento di prova. Il terzo motivo è aspecifico e la valutazione della provenienza dei monili è stata logicamente motivata. Il quarto motivo (aggravante art. 61 n.10) è infondato: la Corte ha ritenuto che la condotta abbia sfruttato la funzione religiosa delle vittime e quindi sussista il nesso richiesto. Il quinto motivo (prescrizione) è infondato perché il ricorso non considera sospensioni e contiene un refuso sul tempus commissi delicti; i fatti sono collocati nel 2014 e la prescrizione non era maturata al 10/11/2023. Il sesto motivo sul diniego delle attenuanti generiche è inammissibile: la motivazione del giudice di merito era congrua e basata su reiterazione del modus operandi e assenza di resipiscenza. Per l'inammissibilità del ricorso la Corte conferma la condanna e dispone la condanna alle spese processuali e una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    La Corte osserva che la presunta violazione di questa norma non è sanzionata ai fini dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., per cui il motivo è inammissibile se fondato su tale sola doglianza; inoltre la normativa relativa al riconoscimento fotografico non può sostituirsi alla valutazione globale delle prove del merito.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Limita le censure ammissibili in cassazione a quelle la cui violazione sia sanzionata; la mancata osservanza di norme processuali non previste come causa di nullità o inammissibilità rende inammissibile il motivo di ricorso basato su di esse.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma di riferimento formale per la presentazione del ricorso in cassazione; richiamata in relazione alle censure proposte dal difensore.

  • art. 61, n. 10, cod. pen.

    L'aggravante richiede che la qualità della persona offesa (ministro di culto) abbia determinato o concorso a determinare l'azione del reo o abbia reso più agevole la commissione del reato; è necessario un nesso causale tra funzione/reputazione della vittima e l'azione criminale.

  • art. 61, n. 2, cod. pen.

    Riferimento operato in relazione all'uso di mezzo fraudolento; la Corte precisa che nel caso concreto va applicata la disciplina del furto con mezzo fraudolento (art. 625 c.p.) e il mezzo fraudolento è stato adeguatamente motivato.

  • art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.

    Norma sul furto aggravato per uso di mezzo fraudolento; la Corte ha ritenuto provato l'uso del mezzo fraudolento (es. fingere interesse per sacramenti per ottenere accesso ai locali).

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle attenuanti generiche: il giudice di merito ha discrezionalità nel peso da attribuire agli elementi e non è tenuto ad esaminare esaustivamente ogni circostanza favorevole purché indichi gli elementi decisivi.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Sottolineato il principio secondo cui, in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, non può formarsi un valido rapporto di impugnazione che consenta alla Corte di cassazione di rilevare ex officio cause di non punibilità quali la prescrizione.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamata nella parte in cui si spiega la natura delle attenuanti generiche e la possibilità per il giudice di valutare elementi molteplici e differenti per ridurre la pena; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti sulla base di singoli elementi decisivi.

Massime di principio

  • In cassazione non è ammissibile un motivo che si limiti a denunciare la violazione di una norma processuale la cui inosservanza non comporta una sanzione prevista dall'art. 606 c.p.p.; occorre contestare vizi riconosciuti sanzionati dalla legge.
  • La Corte di legittimità non riesamina libere valutazioni di merito: i giudizi probatori dei giudici di merito sono sindacabili solo se emergono vizi di motivazione specifici, travisamento della prova in doppia conforme o macroscopiche incongruenze con elementi processuali indicati e documentati dal ricorrente.
  • Per contestare un presunto travisamento probatorio in cassazione è necessario indicare con precisione l'atto omesso o travisato, il dato probatorio incompatibile con la motivazione, fornire prova della verità dell'elemento e spiegare come esso comprometta l'intera motivazione.
  • L'aggravante per aver offeso la funzione di ministro di culto (art. 61 n.10) richiede il nesso tra la funzione della vittima e la condotta del reo: è sufficiente che la qualità della vittima abbia facilitato o determinato l'azione del reo, non necessariamente che il fatto sia avvenuto nell'esercizio di funzioni strettamente liturgiche.
  • La prescrizione va valutata tenendo conto di eventuali sospensioni e del corretto tempus commissi delicti; errori di datazione nell'atto di impugnazione o omissioni su sospensioni precludono l'accoglimento della doglianza.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito: può fondarsi anche su un singolo elemento ritenuto decisivo, purché la motivazione non sia manifestamente illogica o contraddittoria.
  • La mera impossibilità di identificare beni come i monili non esime dall'onere difensivo: il giudice può legittimamente inferire la provenienza illecita sulla base del contesto (caratteristiche dei beni, presenza di altri beni provento di reato, condizione economica dell'imputato).

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