Cassazione Penale, Ordinanza n. 29270/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano in parte manifestamente infondati e in parte inammissibili perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado confermando la sua responsabilità per un reato di ricettazione? No: dal testo emerge solo la contestazione ex art. 455 c.p. Il ricorso articolava cinque motivi: 1) violazione di norme processuali e vizio di motivazione sulla utilizzabilità delle prove e sulla conseguente affermazione di responsabilità, sostenendo che la decisione si fosse fondata su dichiarazioni asseritamente inutilizzabili; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, con richiesta sostanziale di rivalutazione del compendio probatorio; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 4) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 5) violazione di legge e vizio di motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio e sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte ha ritenuto i motivi infondati o inammissibili perché, quanto alle prove, la condanna non si fondava solo sulle dichiarazioni contestate ma anche sugli esiti di perquisizione e su argomenti logici; quanto agli elementi costitutivi del reato, le censure miravano a una rivalutazione del fatto non consentita in cassazione; quanto all'art. 131-bis c.p., la motivazione di merito aveva escluso la particolare tenuità per la non modesta gravità del fatto; quanto alle attenuanti e alla pena, il giudizio del merito era sorretto da motivazione sufficiente e non illogica, rientrando nella discrezionalità del giudice.
Norme richiamate
È la norma incriminatrice oggetto della contestazione; il testo non specifica la fattispecie concreta oltre al richiamo all'articolo.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la Corte di merito ha motivato sulla non modesta gravità della condotta.
Richiamato come parametro per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche e della concreta gravità del fatto ai fini del trattamento sanzionatorio.
Richiamato insieme all'art. 133 c.p. per affermare che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure sulla motivazione in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, quando la doglianza mira solo a ottenere una rilettura alternativa dei fatti.
- La dedotta inutilizzabilità di una prova non incide sulla tenuta della decisione se la responsabilità è sorretta anche da ulteriori elementi autonomi e logicamente congrui, diversi dalla fonte contestata.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa con motivazione centrata sulla concreta gravità della condotta; la relativa valutazione di merito è insindacabile se logicamente argomentata.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena sono apprezzamenti rimessi al giudice di merito, censurabili in cassazione solo per manifesta illogicità o mancanza di motivazione, non per il solo dissenso difensivo.
- La sospensione condizionale della pena e la graduazione del trattamento sanzionatorio seguono la discrezionalità del giudice di merito entro i parametri degli artt. 132 e 133 c.p.; non è necessario che il giudice confuti tutti gli elementi allegati dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.
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