Cassazione Penale, Ordinanza n. 00682/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la sentenza di appello che aveva già confermato la condanna dell'imputato per i reati contestati. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per una pluralità di furti, alcuni aggravati e uno in abitazione, commessi in distinti episodi in più comuni della provincia di Ragusa. Il ricorso era articolato in tre motivi: il primo denunciava la violazione del diritto di difesa, deducendo che, nel giudizio di appello celebrato con trattazione camerale non partecipata in periodo emergenziale, il rinvio sarebbe stato necessario per effetto dell'adesione del difensore all'astensione dalle udienze; il secondo e il terzo censuravano la graduazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo in sostanza l'eccessività del trattamento sanzionatorio e l'erroneità della valutazione negativa compiuta dal giudice di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, richiamando il principio secondo cui, in assenza di richiesta di discussione orale nel procedimento di appello camerale non partecipato, l'astensione del difensore non impone il rinvio; ha inoltre ritenuto i motivi sulla pena e sulle attenuanti non consentiti in sede di legittimità e comunque infondati, perché la pena era stata motivatamente determinata dal giudice di merito e il diniego delle attenuanti era sorretto da congrua motivazione sulle modalità dei fatti, sulla professionalità della condotta, sul grave danno patrimoniale e sulla pericolosità dell'imputato.
Norme richiamate
Richiamati solo come base delle imputazioni confermate in appello; la sentenza di legittimità non ne discute il contenuto precettivo.
Richiamato come norma incriminatrice per i capi di imputazione relativi ai furti in abitazione; non viene oggetto di specifica interpretazione nel provvedimento.
Richiamato per le aggravanti contestate; la Corte non ne sviluppa un'interpretazione autonoma.
Usato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
Richiamato come criterio legale per la commisurazione della pena e per il controllo di legittimità sulla motivazione del trattamento sanzionatorio.
art. 3 d.l. emergenziale pandemico in materia di celebrazione dei giudizi camerali d'appello
La Corte, tramite richiamo alla giurisprudenza di legittimità, afferma che nel giudizio di appello camerale non partecipato, in assenza di richiesta di discussione orale, l'astensione del difensore non impone il rinvio del procedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello celebrato con trattazione camerale non partecipata, l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze non comporta, di per sé, l'obbligo di rinvio se non sia stata formulata richiesta di discussione orale.
- In cassazione è inammissibile censurare la sola congruità della pena quando la sua determinazione sia stata affidata alla discrezionalità del giudice di merito e sia sorretta da motivazione non manifestamente illogica o arbitraria.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato anche con riferimento sintetico ma congruo agli elementi ritenuti decisivi in senso sfavorevole, quali gravità del fatto, organizzazione e professionalità della condotta, entità del danno e pericolosità sociale dell'imputato.
- Le doglianze che si limitano a riproporre in cassazione questioni già esaminate e disattese in appello, senza nuovi elementi di specifica rilevanza, non sono idonee a superare il vaglio di legittimità quando investano valutazioni riservate al giudice di merito.
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