Cassazione Penale, Ordinanza n. 36769/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna per false dichiarazioni sulla identità. I motivi dedotti in cassazione erano tre: 1) vizio di motivazione sul rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, sostenendo la necessità dell'assunzione di una prova dichiarativa; 2) vizio di motivazione sull'elemento soggettivo del reato, lamentando che la Corte territoriale avesse mal valutato il dolo; 3) vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo la scarsa offensività della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la Corte di merito aveva motivato adeguatamente sulla superfluità della prova richiesta e sulla sua non decisività; ha ritenuto non consentito in sede di legittimità il secondo motivo, perché fondato su censure di fatto già prospettate in appello e meramente reiterate; ha ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, poiché la sentenza impugnata aveva fornito motivazione sufficiente per escludere la particolare tenuità del fatto valorizzando modalità e abitualità della condotta. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta; è sufficiente che il giudice motivi sull'assenza di uno dei presupposti ritenuti decisivi, come nel caso di specie modalità e abitualità della condotta.
La valutazione della tenuità deve tenere conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo.
Massime di principio
- In cassazione, la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello è censurabile solo se il ricorrente dimostra l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio e la presenza, nella motivazione della sentenza impugnata, di lacune o manifeste illogicità su punti decisivi che la prova richiesta avrebbe presumibilmente evitato.
- Le doglianze sull'elemento soggettivo che si limitano a riproporre in modo pedissequo censure già esaminate e disattese in appello non sono specifiche e non sono scrutinabili in cassazione quando si risolvano in una nuova valutazione di fatto.
- Il riconoscimento della particolare tenuità del fatto non richiede la disamina analitica di tutti gli indici di valutazione, ma una motivazione che dia conto degli elementi ritenuti rilevanti; è sufficiente l'esclusione di uno dei presupposti ritenuti decisivi per negare la causa di non punibilità.
- La motivazione sulla non decisività della prova richiesta e sulla non tenuità del fatto è sufficiente quando sia coerente e specifica rispetto alle circostanze concrete del caso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 12 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36682/2025 del 12/11/2025
- ordinanza_penale · 12 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36696/2025 del 12/11/2025
- ordinanza_penale · 12 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36697/2025 del 12/11/2025
- ordinanza_penale · 12 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36700/2025 del 12/11/2025
- ordinanza_penale · 12 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36702/2025 del 12/11/2025
- ordinanza_penale · 12 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36703/2025 del 12/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →