Sentenza n. 3997/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento - del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accertamento di conformità acquisita al protocollo comunale n. 5312 del 18 luglio 2022; - per quanto occorrer possa, della successiva nota prot. n. 05-X/2022 del 26 settembre 2022, recante il preavviso di diniego all'accoglimento della predetta istanza di accertamento di conformità; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accertamento di conformità relativa a un’autorimessa, nonché il successivo preavviso di diniego
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accertamento di conformità acquisita al protocollo comunale il 18 luglio 2022 e, per quanto occorrente, il successivo preavviso di diniego del 26 settembre 2022. Nel corso del giudizio il Comune ha adottato un provvedimento espresso di diniego della sanatoria e, successivamente, un’ordinanza di demolizione dell’autorimessa. Tali atti non sono stati impugnati dalla ricorrente, che ha inoltre spontaneamente demolito il manufatto. Le parti hanno quindi dichiarato congiuntamente la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., ritenendo radicalmente precluso l’esame del merito per la sopravvenuta carenza di interesse. La successiva adozione del diniego espresso e dell’ordinanza di demolizione, rimasti non impugnati, nonché la spontanea demolizione dell’autorimessa hanno eliminato l’interesse della ricorrente alla decisione sul silenzio-rigetto originariamente impugnato. Le spese di lite sono state compensate, come congiuntamente richiesto dalle parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La disposizione consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il venir meno dell’interesse alla decisione; nel caso concreto, tale effetto è stato ricondotto all’adozione di un diniego espresso e di un’ordinanza di demolizione non impugnati, nonché alla spontanea demolizione del manufatto.
Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione dell’udienza da remoto; il testo non attribuisce a tale disposizione uno specifico ruolo nella motivazione decisoria.
Massime di principio
- Il ricorso contro il silenzio-rigetto sull’istanza di accertamento di conformità diviene improcedibile quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un diniego espresso e il ricorrente non impugna tale nuovo provvedimento, con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione sul silenzio originariamente contestato.
- La spontanea demolizione del manufatto oggetto dell’istanza di sanatoria costituisce, unitamente agli ulteriori elementi del caso concreto, circostanza idonea a determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio sull’impugnazione del silenzio-rigetto.
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