Cassazione Penale, Sentenza n. 3848/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile sul punto relativo all'art. 23-bis, ma ha rilevato l'assenza di elementi per pronunciare una nullità o per decidere ex art. 129 c.p.p. Sussistendo la prescrizione del reato (maturata il 16.5.2022), ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione. Sentenza impugnata cassata e condanna rimossa a causa dell'estinzione per prescrizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per vizio di legge con riguardo all'art. 23-bis del d.l. n. 137/2020 per omessa comunicazione telematica delle conclusioni del Procuratore Generale alla difesa; censura anche implicita della mancata valutazione degli effetti di tale omissione sulla possibilità per la difesa di formulare le proprie conclusioni. Il Collegio ha esaminato la questione di nullità prevista dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e ha verificato l'assenza di elementi che dimostrassero l'impossibilità per la difesa di concludere; ha inoltre rilevato la maturazione della prescrizione del reato il 16.5.2022, senza termini di sospensione noti al Collegio.
Norme richiamate
art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
La disposizione impone la comunicazione telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa; la mancata comunicazione è stata ritenuta dalla giurisprudenza della Cassazione idonea a integrare una nullità generale a regime intermedio (art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.) quando non osservata.
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176
Atto normativo che ha introdotto l'art. 23-bis; la sua conversione in legge conferma efficacia delle previsioni in tema di comunicazione telematica delle conclusioni.
art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c)
Categoria normativa richiamata per qualificare la nullità derivante dalla mancata comunicazione telematica delle conclusioni come nullità generale a regime intermedio, secondo la giurisprudenza citata.
art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b) e c)
Richiamata nella giurisprudenza per distinguere i diversi casi di nullità generale; il mancato rispetto dei termini di deposito delle conclusioni del Procuratore Generale non sempre integra nullità generale salvo che determini l'impossibilità per le altre parti di concludere.
art. 129 c.p.p.
Norma che consente alla Corte di cassazione, in presenza di elementi sufficienti, di pronunciarsi sul merito; nel caso di specie la Corte ha ritenuto assenti gli elementi per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, procedendo invece ad accertare l'estinzione del reato per prescrizione.
Giurisprudenza della Cassazione: Sez. 5, n. 20885 del 28/4/2021 (Rv. 281152)
Principio secondo cui la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero prevista dall'art. 23-bis integra una ipotesi di nullità generale a regime intermedio.
Giurisprudenza della Cassazione: Sez. 6, n. 28032 del 30/4/2021 (Rv. 281694)
Chiarimento secondo cui il mancato rispetto dei termini per il deposito delle conclusioni del Procuratore Generale non integra automaticamente una nullità generale salvo che abbia effettivamente impedito alle altre parti di concludere.
Massime di principio
- La mancata comunicazione telematica delle conclusioni del pubblico ministero ex art. 23-bis può costituire una nullità generale a regime intermedio, ma occorre dimostrare che tale omissione abbia effettivamente impedito alla difesa di concludere per ottenere l'annullamento per nullità.
- Se non sussistono elementi per pronunciare ex art. 129 c.p.p., la Corte di cassazione valuta gli effetti processuali residui (es. prescrizione) e può disporre l'annullamento senza rinvio quando il reato si è estinto.
- La prescrizione sopravvenuta estingue il reato e rende inevitabile l'annullamento della sentenza di condanna; è fondamentale verificare termini e possibili sospensioni processuali per calcolare la prescrizione.
- Per la difesa è importante documentare tempestivamente e in modo specifico l'impossibilità a concludere derivante da omissioni procedurali (come la mancata comunicazione delle conclusioni) quando si deduce la nullità, poiché la mancata prova può portare al rigetto della censura.
- La giurisprudenza distingue tra violazioni che determinano nullità rilevanti ex art. 178 e mere irregolarità procedurali: la valutazione è concreta e dipende dall'effettivo pregiudizio processuale subito dalle parti.
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