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Sentenza

Sentenza del 16/01/2023 n. 1043 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società impugnava l'avviso di accertamento del 28/02/2012 con cui era stata attribuita una rendita catastale alla centrale in seguito al DOCFA del 03/03/2011; l'Ufficio aveva incluso nella rendita turbine, caldaie, trasformatori e tubazioni. La società lamentava carenza di motivazione dell'atto, eccessività della rendita (rendita iniziale 255.898,00 euro), mancata indicazione degli elementi di stima e violazione dell'onere della prova; contestò anche la nuova stima proposta dall'Ufficio (153.298,00) e dedusse violazioni normative (tra cui R.D.L. n. 652/1939 artt. 1,4,9,10) e del principio del contraddittorio.

La decisione

In primo grado il ricorso fu parzialmente accolto e la rendita fissata in Euro 153.298,99. La CTR di appello, richiamando la L. 28/12/2015 n. 208 (efficace dal 01/01/2016) e la giurisprudenza che ammetteva l'inclusione degli impianti imbullonati, dichiarò un parziale accoglimento dell'appello per quanto di ragione. La società ricorse in Cassazione; il Supremo Collegio, ritenendo fondato il primo motivo, ha cassato la sentenza d'appello per nullità per motivazione apparente e insufficiente (mancanza di spiegazione del rapporto tra la modifica normativa 2016 e la fattispecie anteriore), assorbendo gli altri motivi, e ha rinviato la causa alla CTR di secondo grado della Puglia in diversa composizione per nuovo esame e liquidazione spese.

Norme richiamate

  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)

    Introdusse, con efficacia dal 01/01/2016, la possibilità di escludere dalla stima catastale gli impianti 'imbullonati'; la CTR d'appello l'ha richiamata ma senza spiegare il nesso con la controversia relativa a periodi anteriori al 2016.

  • R.D.L. 6 luglio 1939, n. 652, artt. 1, 4, 9, 10

    Normativa richiamata dalla ricorrente per contestare l'inclusione di impianti e macchinari nella stima catastale, sostenendo che la disciplina catastale non giustificava l'inclusione totale degli impianti funzionali.

  • Art. 2697 c.c. (onere della prova)

    Dedotto dalla ricorrente per lamentare che l'Agenzia non aveva indicato gli elementi su cui si basava la stima; la doglianza concerne l'obbligo dell'Ufficio di fornire gli elementi di fatto necessari a sostenere la rendita attribuita.

  • Art. 112 c.p.c. (corrispondenza tra chiesto e pronunciato)

    Rilevato dalla ricorrente in appello e in cassazione per dedurre ultrapetizione/violazione del principio di corrispondenza, essendo il dispositivo d'appello generico rispetto alle domande svolte.

  • Art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)

    Invocato per censurare la motivazione apparente e la nullità della sentenza d'appello; la Corte di cassazione ha ritenuto fondato il vizio di motivazione ai sensi del n.4 dell'art. 360 c.p.c.

  • Cass. Sez. Un. sent. n. 8053/2014 (giurisprudenza sul requisito della motivazione)

    Richiamata come parametro di riferimento dalla Cassazione per affermare che la motivazione deve evidenziare la ratio decidendi e il collegamento logico tra fatti, doglianze e decisione; la sentenza d'appello non rispettava tale requisito.

Massime di principio

  • La modifica normativa che esclude la stima di determinati impianti opera, di regola, soltanto con efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore: non può essere utilizzata per mutare situazioni giuridiche relative a periodi anteriori salvo espressa disposizione di retroattività.
  • Il giudice d'appello deve motivare in modo specifico e congruente: una mera 'presa d'atto' di una normativa nuova non è idonea a spiegare la decisione quando la controversia riguarda periodi anteriori all'entrata in vigore della norma; la mancanza di nesso logico tra fatti, censure e decisione determina la nullità della sentenza per motivazione apparente.
  • L'Ufficio tributario, se contesta la determinazione del contribuente o cambia la stima, deve indicare chiaramente gli elementi e i criteri di valutazione utilizzati; il mancato approccio argomentato può essere censurato con successo dal contribuente richiamando l'onere della prova.
  • In materia di rendita catastale e inclusione degli impianti, la giurisprudenza ante-2016 tendeva ad ammettere l'inclusione degli impianti imbullonati; dopo la legge di stabilità 2016 è possibile escluderli, ma tale esclusione vale per i periodi successivi all'entrata in vigore.
  • In sede di impugnazione è essenziale che il giudice risponda alle questioni principali sollevate dalle parti (carenza di motivazione dell'atto, mancato contraddittorio endoprocedimentale, eccessività del valore): l'omessa pronuncia su tali profili può integrare vizio di decisione o di motivazione.
  • Il contribuente che contesta una rendita deve tempestivamente richiedere e ottenere la documentazione e i criteri della stima (es. dettagli DOCFA, elementi usati dall'Agenzia, considerazione dell'obsolescenza secondo circolari) per rendere effettiva la verifica del valore attribuito.

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