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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16902/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torino che aveva condannato il ricorrente alla multa di euro 7.000 per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998 n.286: essere rimasto sul territorio italiano nonostante l'ordine di allontanamento del Questore e il decreto di espulsione. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione: aveva dedotto l'esistenza di un "giustificato motivo" per la permanenza in Italia perché risultava indagato in più procedimenti penali (con udienze fissate, quindi necessità di presenziare per la difesa), non aveva disponibilità economiche per il viaggio, e soffriva di problemi di salute (epilessia e crisi di panico) che avrebbero reso difficoltoso o pericoloso il rimpatrio.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e di legittimità sul significato di "senza giustificato motivo", ribadendo che il giudice deve valutare il caso concreto e che l'onere di allegazione di motivi non conosciuti spetta all'imputato mentre l'onere della prova degli elementi rilevanti spetta al pubblico ministero. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il giudice di primo grado avesse correttamente motivato: il ricorrente aveva esplicitamente chiesto di poter rimanere o rientrare in Italia per presenziare alle udienze (circostanza che non riusciva a trasformarsi in giustificato motivo a favore dell'inosservanza dell'ordine) e la documentazione medica prodotta era inidonea (la ricetta non riportava il cognome del paziente e quindi non era univocamente riferibile al ricorrente). Conseguentemente è stata confermata la condanna e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Norma che incrimina la permanenza sul territorio italiano dopo ordine di allontanamento/espulsione "senza giustificato motivo". La Corte interpreta la clausola "senza giustificato motivo" come soggetta a valutazione caso per caso, riguardante ostacoli oggettivi o soggettivi che rendano inesigibile o pericoloso l'adempimento dell'ordine; l'imputato ha l'onere di allegazione dei motivi non conosciuti dal giudice, mentre l'onere probatorio spetta al pubblico ministero.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 5 del 18 dicembre 2004

    Richiamata per chiarire che la clausola "senza giustificato motivo" deve essere interpretata in modo da considerare le situazioni ostative di particolare pregnanza e che non comporta inversione dell'onere della prova; definisce i limiti del potere-dovere del giudice di rilevare d'ufficio ragioni legittimanti l'inosservanza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per l'effetto che al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • La clausola "senza giustificato motivo" va valutata caso per caso: occorre provare ostacoli oggettivi o soggettivi che rendano realmente inesigibile l'adempimento dell'ordine di allontanamento.
  • L'imputato ha un onere di allegazione: deve indicare e documentare i motivi che giustificano la permanenza (es. atti processuali improrogabili, comprovate gravi condizioni di salute, impossibilità oggettive di muoversi).
  • L'onere della prova circa gli elementi costitutivi del reato grava sul pubblico ministero; tuttavia l'allegazione dell'imputato apre temi di prova che devono essere poi provati o confutati nel processo.
  • La documentazione a supporto del "giustificato motivo" deve essere precisa e riconducibile al ricorrente (es. certificati medici completi con dati identificativi, provvedimenti che attestino udienze da cui risulti l'obbligo di presenza, atti ufficiali che dimostrino l'impossibilità di rientro).
  • Il mero fatto di essere indagato o di avere udienze pendenti non garantisce automaticamente il diritto a restare: bisogna dimostrare l'impossibilità di assentarsi o alternative praticabili (es. rinvio udienza, difesa tramite procuratore).
  • Se si teme di non avere mezzi per il viaggio, occorre produrre prove concrete (es. dichiarazioni bancarie, richieste di assistenza/agevolazioni al Consolato) e, se possibile, richiedere formalmente autorizzazioni o sospensioni amministrative prima dell'inosservanza.
  • Documenti incompleti o non riferibili univocamente al soggetto saranno considerati inidonei: curare la forma e la qualificazione degli atti prodotti in giudizio.
  • In situazioni simili è preferibile agire preventivamente (richiedere permessi, comunicare con le autorità competenti, ottenere rinvii processuali documentati) piuttosto che confidare in una giustificazione ex post.

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