Cassazione Penale, Ordinanza n. 07028/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e, conseguentemente, ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello pronunciata a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. La Corte di cassazione rileva che il ricorso è stato proposto fuori dai casi consentiti, perché contro una sentenza resa in tale forma sono deducibili solo vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo, oppure alla eventuale applicazione di una pena illegale. Nel caso concreto, il ricorrente aveva contestato, sotto il profilo della pena illegale, la mancata applicazione di una pena sostitutiva; tuttavia aveva espressamente rinunciato a tale sostituzione dopo la rimodulazione dell'accordo davanti al giudice di merito, escludendola dall'intesa finale. Per questo la censura non rientrava tra quelle ammissibili.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa a seguito di concordato in appello è ammissibile solo per motivi attinenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo o all'applicazione di una pena illegale.
Consente la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso nei casi previsti.
In caso di inammissibilità seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso la sentenza pronunciata all'esito di concordato in appello il ricorso per cassazione è ammesso in modo rigorosamente limitato ai soli vizi inerenti alla volontà negoziale delle parti, al consenso del pubblico ministero, alla divergenza tra accordo e decisione o alla pena illegale.
- Non integra pena illegale, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, la mancata applicazione di una pena sostitutiva quando l'imputato abbia espressamente rinunciato a tale sostituzione nell'accordo rimodulato e accettato dal giudice di merito.
- Quando il ricorso è inammissibile perché proposto fuori dai casi consentiti contro una decisione ex art. 599-bis c.p.p., la Corte può dichiararlo de plano e applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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