Cassazione Penale, Sentenza n. 17196/2025 del 07/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per bancarotta fraudolenta documentale (capo B): si contestava la responsabilità per mancata consegna/omessa tenuta della contabilità (in particolare anni 2012-2013, 2014-2015 e contabilità successive), la presunta impossibilità di ricostruire il patrimonio sociale, e la negazione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente lamentava vizi di motivazione e violazioni di legge, tra cui l'errata qualificazione tra sottrazione/occultamento e irregolare tenuta dei libri contabili, la mancata considerazione della disponibilità reale dei documenti e l'erronea valutazione degli elementi probatori (comunicazioni del commercialista, depositi, bilanci e fideiussioni).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato per carenze e contraddittorietà della motivazione della corte territoriale, in particolare nella gestione dell'alternativa tra occultamento/sottrazione delle scritture e irregolare tenuta delle stesse. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Trieste per nuovo giudizio volto a chiarire quale delle fattispecie contestate sia concretamente configurabile e a colmare le aporie motivazionali.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
art. 216, comma 1, n. 2, L. fall.
La Corte ricorda la distinzione tra la fattispecie 'specifica' (sottrazione, distruzione, occultamento delle scritture, che richiede dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o procurare un ingiusto profitto) e la fattispecie 'generica' (irregolare tenuta delle scritture, che richiede dolo generico). Inoltre la nozione di omessa tenuta comprende anche la totale mancanza di annotazioni o libri lasciati in bianco; il bilancio non rientra nella nozione di 'libri' o 'scritture contabili' di cui all'art. 216.
Riferita dalla difesa per contestare la ricostruzione dell'elemento soggettivo: la condotta (es. garanzie personali prestate) sarebbe, secondo il ricorrente, incompatibile con l'intento di 'spolpare' la società e dunque con il dolo specifico richiesto per alcune ipotesi di bancarotta; la Corte di Cassazione segnala la necessità di considerare tali circostanze nel valutare la finalità delle omissioni contabili.
artt. 62-bis e 69, codice penale
Richiamati in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: il ricorrente ha contestato la loro esclusione operata dal giudice di appello, che le ha negate prevalentemente in ragione dei precedenti penali dell'imputato; la Corte segnala che la valutazione delle attenuanti deve essere motivata tenendo conto anche degli elementi favorevoli proposti dalla difesa.
Massime di principio
- Quando sono contestate alternativamente sottrazione/occultamento delle scritture e irregolare tenuta, il giudice deve risolvere chiaramente l'alternativa: non è ammissibile una motivazione 'ibrida' che mescoli elementi delle due fattispecie.
- Per l'ipotesi di bancarotta documentale 'specifica' (sottrazione/occultamento) è necessario provare il dolo specifico finalizzato a recare pregiudizio ai creditori o a procurare un ingiusto profitto; non bastano gli eventi fenomenici (es. mancata reperibilità dei libri), servono circostanze fattuali ulteriori che dimostrino la volontà di ostacolare la ricostruzione patrimoniale.
- L'omessa tenuta può consistere nella totale assenza di annotazioni o in libri lasciati 'in bianco' e rientra nella fattispecie sanzionata dall'art. 216; invece il bilancio non costituisce, di per sé, 'libro contabile' ai fini della norma.
- Il giudice di merito deve esaminare la disponibilità effettiva dei documenti (chi li deteneva, quando furono restituiti o consegnati al curatore) prima di ritenere sussistente occultamento o sottrazione.
- Se la motivazione appare contraddittoria o insufficiente sotto il profilo della qualificazione giuridica dei fatti (sottrazione vs irregolare tenuta) la Cassazione annullerà e rinvierà per un nuovo giudizio motivato.
- Quanto alle circostanze attenuanti generiche, il giudice deve valutare compiutamente sia gli elementi aggravanti che quelli attenuanti proposti, motivando la rinuncia o l'attribuzione delle stesse in rapporto ai precedenti e alle circostanze sopravvenute.
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