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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6053/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi. Primo motivo: vizio di motivazione per avere i giudici di merito ritenuto attendibile la confessione originaria del ricorrente nonostante la successiva ritrattazione e nonostante l'assoluzione di Gerlando Russotto; si denuncia l'assenza di riscontri oggettivi esterni (immagini di videosorveglianza, tabulati telefonici, impronte sull'arma) a sostegno della confessione e si ipotizza che la confessione possa essere stata strumentale per ottenere benefici processuali. Si contesta inoltre una presunta incongruenza tra la ritenuta attendibilità della confessione e l'assoluzione di Russotto. Secondo motivo: vizio di qualificazione giuridica della condotta, sostenendo che i fatti avrebbero dovuto essere qualificati come lesioni personali e non come tentato omicidio, poiché la vittima è stata colpita a un arto inferiore, non in zona vitale, e non sarebbe stato concreto il pericolo di vita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito sulla piena attendibilità della confessione originaria nonostante la ritrattazione, ritenendo adeguatamente motivate le ragioni per escludere che si trattasse di autocalunnia o di coercizione, e ha precisato che l'assoluzione di un terzo (Gerlando Russotto) non contraddice necessariamente la credibilità della confessione autonoma dell'imputato. Ha inoltre confermato la qualificazione del fatto come tentato omicidio, richiamando i criteri di valutazione dell'animus necandi (micidialità dell'arma, mira alla testa, distanza ravvicinata, reiterazione dei colpi e contesto della colluttazione) e ritenendo che l'insuccesso sia dipeso dalla reazione della vittima e non da mancanza di volontà omicida. La Corte ha escluso la valutazione delle conclusioni scritte depositate dalla parte civile poiché il difensore non ha partecipato all'udienza di discussione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 614 cod. proc. pen.

    art. 614, comma 1, cod. proc. pen.

    Il giudice di legittimità ricorda che le conclusioni depositate in cancelleria dalla parte civile non possono essere prese in considerazione se il difensore non le ha illustrate oralmente in udienza; tale principio è stato applicato per escludere le conclusioni scritte depositate dalla parte civile.

  • art. 523 cod. proc. pen.

    art. 523, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiama l'obbligo di presentare una sintesi scritta delle conclusioni dopo la loro illustrazione orale nei gradi di merito; norma evocata per spiegare la non considerazione di atti scritti non discussi oralmente in Cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Riferimento normativo invocato in relazione alla condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • Una confessione dettagliata e circostanziata può fondare una condanna anche se successivamente ritratta, purché il giudice motivi adeguatamente perché ritengono la ritrattazione non credibile (assenza di autocalunnia o costrizione).
  • L'assoluzione di un terzo nominato nella prima confessione non annulla automaticamente la credibilità della confessione personale: i giudici possono valutare separatamente la attendibilità delle dichiarazioni eteroaccusatorie rispetto a quelle autoaccusatorie sulla base di riscontri esterni e coerenza interna.
  • Per qualificare il fatto come tentato omicidio è necessario valutare l'animus necandi in concreto, tenendo conto della micidialità dell'arma, della direzione e reiterazione dei colpi, della distanza dal bersaglio e del contesto; il mancato esito letale dovuto alla reazione della vittima non esclude il tentativo se l'azione era idonea a cagionare la morte.
  • L'assenza di riscontri materiali (video, tabulati, impronte) non rende automaticamente invalida una condanna fondata su confessione, se questa è supportata da particolari conoscitivi e coerenti con la dinamica del fatto.
  • In sede di Cassazione le conclusioni della parte civile depositate per iscritto non sono prese in considerazione se il difensore non ha partecipato all'udienza per illustrarle oralmente: è essenziale rispettare le formalità di discussione previste dal codice.

Testo integrale

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