Cassazione Civile, Ordinanza n. 33140/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia trae origine da un contratto di vendita di quote di partecipazione al capitale di una società, contenente clausola compromissoria. La lite tra le parti è stata decisa con lodo arbitrale emesso il 10 maggio 2013. Il lodo è stato notificato dalla società resistente, in forma esecutiva e unitamente al precetto, mediante consegna alla parte soccombente il 9 gennaio 2014. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l'impugnazione per nullità del lodo proposta solo il 25-26 giugno 2014. Il ricorrente ha censurato tale decisione con due motivi: 1) violazione degli artt. 816-bis, 824-bis e 828 c.p.c., sostenendo che, essendo stata nominata nel procedimento arbitrale una difesa tecnica con elezione di domicilio presso il difensore, la notificazione del lodo avrebbe dovuto essere eseguita esclusivamente al difensore domiciliatario per far decorrere il termine breve; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull'eccezione secondo cui la notificazione del lodo in forma esecutiva e del precetto non sarebbe stata idonea a far decorrere il termine breve, potendo manifestare solo la volontà di procedere all'esecuzione e non quella di provocare l'impugnazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello secondo cui, nel regime dell'arbitrato post riforma 2006, la notificazione del lodo può validamente essere effettuata sia alla parte personalmente sia al difensore nominato nel procedimento arbitrale, a prescindere dall'eventuale elezione di domicilio presso il difensore. Di conseguenza, la notificazione del lodo in forma esecutiva alla parte il 9 gennaio 2014 era idonea a far decorrere il termine breve di novanta giorni ex art. 828, comma 1, c.p.c.; l'impugnazione proposta a fine giugno 2014 era quindi tardiva. La Corte ha anche escluso il vizio di omessa pronuncia, osservando che la questione sull'idoneità della notificazione esecutiva era stata comunque esaminata, almeno implicitamente, e che la forma esecutiva non è incompatibile con la funzione di far decorrere il termine per l'impugnazione.
Norme richiamate
"in ogni caso il difensore può essere destinatario della comunicazione della notificazione del lodo e della notificazione della sua impugnazione"
la norma consente, in alternativa alla notificazione alla parte personalmente, la notificazione del lodo e della sua impugnazione al difensore nominato nel procedimento arbitrale; tale facoltà è valida e non subordinata all'elezione di domicilio presso il difensore.
il lodo produce gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria dalla data dell'ultima sottoscrizione; la Corte richiama tale equiparazione solo nei limiti compatibili con la disciplina speciale dell'arbitrato.
primo comma; termine di novanta giorni
il termine breve per l'impugnazione per nullità del lodo decorre dalla notificazione del lodo; nel caso di specie la notifica alla parte personalmente era sufficiente a farlo decorrere.
non vi è omessa pronuncia quando la questione dedotta risulti comunque esaminata, anche implicitamente, dalla motivazione della sentenza impugnata.
richiamato solo nel riepilogo della giurisprudenza precedente sulla sanatoria della notificazione nulla mediante rinnovazione.
la disciplina della notificazione al difensore costituito del processo ordinario non è automaticamente applicabile all'arbitrato, dove il ministero del difensore non è obbligatorio.
richiamato in via analogica dalla ricorrente e dalla Corte per confrontare il regime delle notificazioni nel processo ordinario con quello arbitrale.
d.lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 4
la controversia è soggetta alla disciplina dell'arbitrato come modificata dalla riforma del 2006, poiché la domanda di arbitrato è successiva alla sua entrata in vigore.
Massime di principio
- Nel procedimento arbitrale disciplinato dal testo vigente dell'art. 816-bis c.p.c., la notificazione del lodo e della sua impugnazione può essere validamente eseguita sia alla parte personalmente sia al difensore nominato nel giudizio arbitrale, in alternativa tra loro.
- L'eventuale elezione di domicilio presso il difensore non rende obbligatoria, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare il lodo, la notificazione esclusivamente presso il domiciliatario, in mancanza di una previsione espressa contenuta nella clausola compromissoria o nel compromesso.
- La notificazione del lodo in forma esecutiva alla parte non è incompatibile con la sua idoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, poiché la notificazione può assolvere simultaneamente alla funzione esecutiva e a quella di sollecitare l'impugnazione.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la sentenza impugnata affronti la questione dedotta in modo esplicito o anche solo implicito, purché la soluzione adottata sia logicamente incompatibile con la tesi del ricorrente.
- Nel giudizio arbitrale il rapporto con il difensore non coincide con la costituzione processuale tipica del processo ordinario; perciò le regole sulle notificazioni previste per il processo davanti al giudice non si applicano automaticamente all'arbitrato.
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