Cassazione Civile, Ordinanza n. 16742/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionario del credito)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il recupero di un credito derivante da un mutuo fondiario garantito da fideiussione. Il Tribunale aveva declinato la competenza territoriale in favore di altro ufficio giudiziario ritenendo operante una clausola di foro esclusivo contenuta nel contratto di mutuo e richiamata anche rispetto alla garanzia. La società cessionaria del credito ha proposto regolamento necessario di competenza deducendo che: 1) la clausola di deroga contenuta nel contratto di mutuo non poteva valere per l'azione fondata esclusivamente sulla fideiussione; 2) la clausola del contratto di fideiussione non prevedeva un foro esclusivo, ma solo un foro convenzionale non esclusivo; 3) pertanto doveva applicarsi il foro generale del domicilio dei convenuti. Il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso per le stesse ragioni.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per regolamento di competenza. Ha affermato che, ai fini della competenza territoriale nella lite relativa alla fideiussione, rileva solo la clausola contenuta nel contratto di fideiussione e non quella del contratto di mutuo. Ha ritenuto che la clausola esaminata non esprimesse in modo inequivoco la volontà delle parti di attribuire carattere esclusivo al foro indicato, poiché formulata come competenza dell'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la sede legale della banca "per qualunque controversia" e, inoltre, perché la sede legale non era determinata con sufficiente precisione quanto al momento di riferimento. Conseguentemente, la competenza è stata dichiarata del Tribunale di Agrigento, quale foro generale del domicilio dei fideiussori ingiunti. Le spese del procedimento di regolamento sono state rimesse al giudice di merito.
Norme richiamate
Individua il foro generale del convenuto, applicato in mancanza di una valida ed esclusiva deroga convenzionale.
Rilevato come criterio di competenza concorrente, ma nella specie la Corte ha valorizzato il foro del domicilio dei convenuti in assenza di una clausola esclusiva validamente operante.
Massime di principio
- La clausola di deroga della competenza territoriale assume efficacia esclusiva solo se risulta da una pattuizione espressa e univoca, non essendo sufficiente una formulazione generica o ambigua.
- L'esclusività del foro convenzionale non può essere desunta per via interpretativa o presuntiva da espressioni come "per qualunque controversia" se non vi è una chiara volontà di escludere gli altri fori legali.
- Quando l'azione riguarda il rapporto di fideiussione, la competenza va valutata sulla base della sola clausola contenuta nel contratto di garanzia, non potendo estendersi automaticamente una clausola inserita nel diverso contratto principale.
- Se il foro convenzionale non è validamente esclusivo o non è sufficientemente determinabile, si applicano i fori ordinari previsti dalla legge, tra cui quello del domicilio del convenuto.
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