Cassazione Penale, Sentenza n. 5646/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti avevano proposto istanza di revisione ex art. 630 c.p.p., allegando una nuova prova costituita da una lettera autografa del coimputato Davide Trombetta, già condannato, nella quale questi dichiarava l'estraneità della Fanciulli e la regolarità delle vendite oggetto delle fatture considerate inesistenti. Sostennero che tale dichiarazione, mai resa nel processo originario, fosse novum idoneo a scardinare il giudicato di condanna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che, nella fase preliminare di delibazione della revisione, il giudice valuta in astratto la sola idoneità delle nuove prove a ribaltare il giudizio di colpevolezza; in questo caso le dichiarazioni di Trombetta sono state ritenute generiche e prive di riscontri utili a superare i plurimi elementi probatori a carico dei ricorrenti (dichiarazioni di corresponsabili, esiti di perquisizione, intercettazioni telefoniche e ambientali, riscontri alle dichiarazioni). La sentenza ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e di una somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina la revisione; consente la proposizione di elementi nuovi che possano far ritenere necessario riesaminare il giudicato. Nel primo scrutinio il giudice valuta in astratto l'idoneità del novum a far conseguire l'assolvimento secondo gli artt. 529-531 c.p.p.
Norma richiamata quale parametro per valutare, nell'eventuale giudizio di revisione, l'ipotesi di proscioglimento; richiamata per definire il criterio di accertamento nel giudizio di revisione
Richiamata insieme alle altre norme di proscioglimento per indicare gli effetti che il novum potrebbe determinare nel giudizio di revisione
Richiamata come parte del quadro normativo che disciplina gli esiti del giudizio di revisione in caso di accertamento favorevole al ricorrente
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
La dichiarazione liberatoria di un coimputato non costituisce di per sé prova nuova esaustiva; deve essere valutata unitamente ad altri elementi che ne confermino l'attendibilità e quindi assume ruolo integrativo e non autonomo nel peso probatorio
Massime di principio
- In una richiesta di revisione il giudice di merito effettua una valutazione preliminare in astratto dell'idoneità del novum a ribaltare il giudicato, non un esame pieno del merito.
- Le dichiarazioni di un coimputato condannato, anche se liberatorie, raramente costituiscono da sole prova nuova idonea a determinare la revisione; occorrono riscontri e elementi che ne confermino l'affidabilità.
- La novità della prova (non prodotta nel processo originario) è necessaria ma non sufficiente: la prova deve essere specifica, circostanziata e capace, in connessione con il resto del materiale probatorio, di modificare il giudizio complessivo.
- Se il novum è generico o contraddetto o non supportato da riscontri, la delibazione preliminare può dichiararne l'inidoneità e rigettare l'istanza per inammissibilità.
- La strategia difensiva nelle revisioni dovrebbe mirare a produrre elementi nuovi che siano indipendenti e corroborabili (documenti, riscontri oggettivi, elementi tecnici), oltre alle dichiarazioni testimoniali di parte.
- È importante spiegare concretamente come il nuovo elemento muterebbe il bilanciamento probatorio che ha portato alla condanna, indicando i punti specifici del processo originario che verrebbero riconsiderati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5574/2023 del 09/02/2023
- Sentenza penale · 9 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5576/2023 del 09/02/2023
- Sentenza penale · 9 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5577/2023 del 09/02/2023
- Sentenza penale · 9 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5578/2023 del 09/02/2023
- Sentenza penale · 9 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5579/2023 del 09/02/2023
- Sentenza penale · 9 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5580/2023 del 09/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →