Cassazione Penale, Ordinanza n. 38704/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di rinvio, la Corte d'appello di Palermo ha unificato per continuazione il reato di furto in abitazione aggravato oggetto del procedimento con un precedente reato della stessa specie già giudicato con sentenza del 16/12/2020 n. 4930, individuando come più grave il fatto del presente processo e rideterminando la pena in anni 3 mesi 3 di reclusione ed euro 416 di multa. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione di legge in ordine alla dosimetria sanzionatoria, contestando la quantificazione della pena. La Corte rileva che il motivo mira in realtà a ottenere una rivalutazione di merito della gravità della condotta e della capacità a delinquere, profili già apprezzati dal giudice di rinvio anche alla luce dei reiterati precedenti penali, pure specifici.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l'unico motivo era manifestamente infondato e sostanzialmente diretto a sollecitare una nuova valutazione di merito sulla misura della pena, valutazione che, se congruamente e logicamente motivata dal giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità sulla dosimetria della pena non può tradursi in una nuova valutazione di merito quando la determinazione sanzionatoria del giudice di merito sia sorretta da motivazione congrua e logica.
- La valutazione della gravità della condotta e della capacità a delinquere rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se fondata su elementi oggettivi e adeguatamente motivata, come i precedenti penali reiterati, anche specifici.
- Quando il ricorso per cassazione si risolve nella mera critica di merito della pena ed è manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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