Sentenza del 12/12/2018 n. 106 - Comm. Trib. Prov. Asti
Accertamento - Presunzioni -Scarsa redditività - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva contestato la non corrispondenza tra i ricavi e i redditi dichiarati e quelli ritenuti effettivi, fondandosi su errori, omissioni e sulla scarsa redditività dell'attività lavorativa. Il contribuente ha contestato la validità sostanziale dell'accertamento, evidenziando la mancata considerazione di elementi documentali rilevanti, tra cui una non perfetta condizione fisica e le conseguenti limitazioni, anche psicologiche, nella capacità di lavorare e produrre reddito.
La decisione
La sentenza ha ritenuto l'accertamento formalmente corretto quanto alla possibilità di utilizzare la scarsa redditività come elemento presuntivo. Tuttavia, lo ha giudicato non adeguatamente compiuto nel merito, perché l'Ufficio non aveva valutato circostanze concrete e documentate potenzialmente idonee a spiegare la ridotta produzione di reddito. Le difficoltà fisiche o psicologiche devono essere esaminate individualmente e non possono essere neutralizzate o quantificate mediante una formula matematica astratta. L'accertamento, pertanto, non è risultato sufficientemente fondato nella sua valutazione sostanziale.
Massime di principio
- La scarsa redditività può costituire un indizio legittimo per avviare o sostenere un accertamento, ma non è sufficiente, da sola, a dimostrare l'occultamento di ricavi o redditi.
- L'Amministrazione finanziaria deve valutare tutti gli elementi documentali rilevanti e le specificità concrete dell'attività del contribuente, comprese le condizioni fisiche o psicologiche che possono incidere sulla capacità lavorativa.
- Le presunzioni fiscali devono essere sottoposte a una verifica sostanziale e individualizzata; non è sufficiente applicare criteri matematici o astratti senza confrontarli con la realtà effettiva del caso.
- Il contribuente che intenda contestare un accertamento fondato sulla bassa redditività dovrebbe fornire documentazione specifica e verificabile sulle circostanze che hanno limitato la produzione del reddito.
- La correttezza formale dell'accertamento non garantisce la sua validità nel merito: l'atto può essere censurato se l'Ufficio non considera elementi decisivi per spiegare lo scostamento reddituale.
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