Cassazione Penale, Ordinanza n. 03224/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. In conseguenza dell'inammissibilità, ha applicato le statuizioni ex art. 616 c.p.p., condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 30 gennaio 2024. Dal testo emerge che uno dei ricorsi contesta in modo generico e astratto l'affermazione di responsabilità penale, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; l'altro ricorso censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ma in modo aspecifico rispetto alle circostanze di fatto già accertate nei giudizi di merito, che avevano ragionevolmente indotto a escluderle. La Corte di cassazione rileva che i motivi non sono consentiti in sede di legittimità perché non specifici e non idonei a confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure generiche, astratte o meramente assertive, poiché il ricorso deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è inammissibile se non si misura con le specifiche circostanze di fatto valorizzate dai giudici di merito a sostegno del diniego.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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