Cassazione Penale, Sentenza n. 28300/2023 del 03/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. avverso la decisione della Quinta Sezione Penale che aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma relativa alla domanda di rescissione del giudicato. L'inammissibilità era stata motivata dalla mancata produzione di una procura speciale che autorizzasse il difensore a proporre il ricorso. Il ricorrente ha sostenuto che la procura speciale era stata conferita al difensore Avv. Walter De Agostino al momento della proposizione della domanda di rescissione, richiamando nomine difensive presenti nel fascicolo.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha rilevato che, benché nel fascicolo fossero presenti due nomine difensive a favore dell'Avv. Walter De Agostino (datate 4/08/2020 e 8/09/2020), in nessuna di esse era espresso il conferimento di procura speciale per la proposizione della domanda di rescissione. Di conseguenza è stata confermata l'inammissibilità dovuta al difetto formale della procura speciale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non essendovi elementi per escludere la colpa, al versamento di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata per fondare il ricorso straordinario; il giudice ha valutato l'ammissibilità del ricorso alla stregua delle condizioni formali previste, rilevando l'assenza della procura speciale richiesta per l'impugnazione della decisione sulla rescissione
Norma applicata per irrogare la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di inammissibilità dovuta a colpa; il giudice ha ritenuto sussistente la colpa e ha quantificato la somma in euro 3.000 a favore della cassa delle ammende
Massime di principio
- Per i ricorsi che impugnano decisioni in materia di rescissione del giudicato è necessario il conferimento espresso di procura speciale al difensore: la semplice nomina difensiva generale non è sufficiente.
- La mancanza della procura speciale richiesta per la proposizione dell'atto determina l'inammissibilità del ricorso per vizio formale, anche se il difensore è già nominato nel fascicolo.
- Quando l'inammissibilità deriva da un difetto formale e non sono forniti elementi che escludano la colpa, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.).
- Prima di depositare ricorsi straordinari o impugnazioni particolarmente rilevanti, il difensore dovrebbe accertare e documentare esplicitamente il conferimento della procura speciale per l'atto specifico, indicandone data e contenuto nel fascicolo processuale.
- In situazioni simili, se viene rilevata omissione formale, occorre verificare immediatamente la possibilità di sanare il vizio (ove consentito) o di produrre documentazione probatoria atta a dimostrare il conferimento della procura; l'assenza di tali misure aumenta il rischio di inammissibilità e di sanzioni
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