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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27477/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della proroga del regime differenziato ex art. 41‑bis ord. pen. (decreto ministeriale del 10 novembre 2023). Il ricorrente censura la decisione del Tribunale che ha respinto il reclamo, deducendo errata applicazione di legge e carenza di motivazione su punti essenziali. La difesa ha sostenuto in particolare la sopravvenuta inesistenza del gruppo di riferimento (presunte attività del Trovato ormai cessate, detenuto da oltre trent'anni), l'esistenza di indicatori di revisione critica già dal 2016 e la sussistenza solo di riferimenti a pregresse attività delittuose non attuali. Al ricorso sono stati allegati documenti citati nell'atto (tra cui un'ordinanza cautelare del settembre 2023 relativa a comportamenti della nipote Giuseppina Trovato).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato. Ha richiamato il limite di sindacato in cassazione sui provvedimenti di 41‑bis (ammessa la censura solo per violazione di legge e per assoluta carenza di motivazione). Ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza abbia fornito adeguata motivazione circa il "pericolo" di mantenimento o di riattivazione di contatti tra il detenuto e il contesto criminale di provenienza, valorizzando l'intensità del ruolo verticistico del Trovato nella cosca De Stefano (Reggio Calabria e Lombardia, zona di Lecco), la persistenza di indizi ricavabili anche da comportamenti della nipote descritti nell'ordinanza cautelare del 2023 e l'assenza di concreti segnali di ravvedimento. Ha ribadito che, ai fini della proroga, non è richiesto l'accertamento di una perdurante affiliazione attiva ma la presenza di elementi che facciano ragionevolmente presumere il mantenimento o la ripresa di contatti con la realtà criminale di provenienza. Ha richiamato la natura preventiva del 41‑bis e giurisprudenza interna ed europea (tra cui la sentenza CEDU Provenzano c. Italia). In conclusione il ricorso è respinto e, per effetto, è disposta la condanna prevista ex lege (seguente il rigetto del ricorso).

Norme richiamate

  • art. 41‑bis ord. pen.

    Regime differenziato di carattere amministrativo finalizzato a impedire i contatti tra il detenuto e la sua rete criminale; misura di natura preventiva che può comportare un aggravamento del trattamento detentivo in ragione della pericolosità soggettiva.

  • art. 41‑bis co. 2 sexies ord. pen.

    Limita il sindacato in Cassazione sui provvedimenti relativi all'applicazione o proroga del 41‑bis alla sola violazione di legge; la Corte di legittimità può rilevare l'assoluta carenza di motivazione (testo privo dei requisiti minimi di logicità o non ancorato ai dati acquisiti).

  • Corte EDU, Provenzano c. Italia, sent. 25.9.2018

    [..] La Corte riconosce gli argomenti del Governo sulle finalità puramente preventive e di sicurezza - piuttosto che punitive - del regime carcerario speciale in questione, e il suo obiettivo di separare i contatti tra detenuti e le loro reti criminali [..] ; [..] la durata deve essere esaminata alla luce delle circostanze di ciascun caso ... accertare se il rinnovo o l'estensione delle restrizioni contestate era giustificata o no [..].

    La CEDU riconosce la finalità preventiva del 41‑bis e la compatibilità con l'art. 3 CEDU se sussiste adeguata giustificazione per applicazione o proroga; non richiede la prova di un contributo operativo attuale al gruppo, ma una giustificata valutazione circa il rischio di mantenimento/riattivazione di contatti esterni.

  • Sez. I, n. 52054 del 29.4.2014

    Richiama la natura preventiva della misura e la legittimità dell'adozione del 41‑bis in funzione di inibizione dei contatti esterni.

  • Sez. V, n. 40673 del 30.5.2012

    Conferma che l'intensità del ruolo associativo pregresso costituisce elemento significativo nella valutazione della necessità del regime differenziato.

  • Legge n. 94 del 15 luglio 2009

    Richiamata come fonte di modifiche normative al regime 41‑bis; nel contesto giurisprudenziale ha contribuito a definire l'assetto attuale della misura.

Massime di principio

  • In sede di proroga/applicazione del 41‑bis non bisogna dimostrare l'attuale appartenenza attiva al gruppo criminale, ma la presenza di elementi che ragionevolmente indichino il mantenimento o la ripresa di contatti con la rete criminale esterna.
  • La precedente intensità del ruolo associativo del detenuto pesa fortemente nella valutazione del pericolo residuo e giustifica restrizioni preventive anche in assenza di prova di attività recente.
  • Comportamenti di terzi (es. familiari) riconducibili all'area di influenza del detenuto possono costituire indizi idonei a dimostrare la persistenza della capacità di condizionamento e quindi a giustificare la proroga.
  • La Corte di Cassazione nel controllo sui provvedimenti 41‑bis opera un sindacato limitato: può censurare solo violazioni di legge o l'assoluta carenza di motivazione; pertanto la difesa deve puntare su carenze motivazionali formali molto gravi o su errori di diritto.
  • Per contrastare efficacemente una proroga del 41‑bis la difesa deve fornire elementi concreti e specifici che controbattano i fatti e gli indici considerati dal Tribunale (es. prove robuste del ravvedimento, documentazione che dimostri l'inesistenza di canali esterni, oppure elementi che smentiscano l'attuale influenza del detenuto).
  • La valutazione sulla legittimità del trattamento differenziato ha natura soprattutto di fatto e va commisurata alle circostanze del caso concreto; la giurisprudenza europea richiede che proroghe prolungate siano adeguatamente motivate caso per caso.

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