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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05243/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi: 1) censura della ritenuta "pericolosità" e del rapporto tra procedimento di prevenzione e giudizio penale di merito, deducendo che l'annullamento e l'assoluzione parziale nel procedimento penale avrebbero dovuto impedire valutazioni analoghe in sede di prevenzione; 2) e 3) censure relative alla misura patrimoniale (confisca), lamentando la violazione dell'art. 24 del d.lgs. n. 159/2011 e l'apparenza della motivazione per avere omesso di valutare la consulenza di parte e i contributi economici ricevuti dalla famiglia, inclusi versamenti in contanti e bonifici.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo confermando l'autonomia del procedimento di prevenzione: il giudice della prevenzione può valutare autonomamente fatti e indizi idonei a fondare una prognosi di pericolosità, purché non smentiti da una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che accerti l'insussistenza del fatto. Le pronunce penali indicate dalla difesa (annullamento con rinvio e successiva assoluzione in sede rescissoria) non hanno precluso l'uso, in sede di prevenzione, degli elementi fattuali rilevati, sia perché l'annullamento non è un accertamento definitivo dell'insussistenza del reato, sia perché l'assoluzione non era passata in giudicato e, inoltre, non riguardava tutte le articolazioni contestate (alcune condotte agevolative riferite anche alle cosche Crea e Pesce non furono interessate da quelle pronunce). Sui motivi patrimoniali, la Corte ha ritenuto che la sproporzione patrimoniale sia stata adeguatamente motivata: l'immobile acquistato nel 2018 con pagamenti in gran parte non tracciati, i bonifici ricevuti dalle sorelle e i versamenti in contanti non sono stati giustificati documentalmente, per cui è ricorsa la presunzione iuris tantum di illecita accumulazione; la difesa non ha fornito elementi sufficienti sulla legittima origine della provvista. Pertanto è stata confermata la misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (rideterminata in anni due) e la confisca limitata al fabbricato in Polistena.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 4, comma 1, lett. a) e b)

    Definisce le categorie di pericolosità e i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione personali; la Corte ha interpretato che la pericolosità ai sensi di tali lett. può essere accertata anche sulla base di condotte e indizi non sfociati in condanna penale, purché non smentiti da sentenza penale irrevocabile.

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 24

    Norma che disciplina la confisca per sproporzione patrimoniale; la Corte ha richiamato i presupposti per l'ablazione patrimoniale (possesso/disponibilità, sproporzione rispetto a reddito/attività, mancata giustificazione della provenienza) e il carattere iuris tantum della presunzione di illiceità, gravando sull'interessato l'onere di giustificarne la provenienza lecita.

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 10, comma 3

    Richiamato in relazione alle misure reali; la Corte ha ritenuto indeducibile in sede di legittimità una censura che implichi valutazioni di fatto sulla sproporzione quando il giudice di merito ha motivato congruamente la valutazione economica.

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 27

    Norma richiamata in tema di misure reali; utilizzata per rinviare i criteri procedurali e sostanziali applicabili all'ablazione dei beni.

  • ordinamento penitenziario, art. 41-bis

    Norma sul regime detentivo speciale; contestazioni relative a condotte poste in essere per ottenere vantaggi relativi alla compatibilità del regime 41-bis sono state considerate nel giudizio di pericolosità (es. tentativi di ottenere arresti domiciliari o trasferimenti).

Massime di principio

  • Il procedimento di prevenzione è autonomo rispetto al processo penale: il giudice della prevenzione può usare fatti e indizi non rigorosamente equivalenti a quelli necessari per una condanna penale, purché non siano stati definitivamente smentiti da una sentenza di assoluzione irrevocabile che accerti l'insussistenza del fatto.
  • Un annullamento con rinvio o una sentenza non definitiva non impediscono, di regola, la valutazione autonoma della pericolosità in sede di prevenzione; solo l'assoluzione passata in giudicato che accerti l'insussistenza del fatto vincola il giudice della prevenzione a non riutilizzare quegli stessi fatti come indizi di pericolosità.
  • Quando il giudizio penale ha avuto esiti favorevoli al proposto, il giudice della prevenzione deve motivare con maggiore rigore la trasmigrazione degli elementi fattuali dal penale al preventivo, esplicitando quali elementi siano stati considerati e perché conservino valenza prognostica.
  • La confisca per sproporzione patrimoniale si fonda su una presunzione iuris tantum: una volta accertata la sproporzione significativa, grava sull'interessato l'onere di dimostrare la legittima provenienza delle somme; la mera indicazione di esistenza di provvista o di pagamenti non tracciati non è automaticamente sufficiente a giustificare il bene.
  • Le valutazioni economiche sulla sproporzione sono essenzialmente di fatto: in sede di impugnazione in Cassazione sono sindacabili solo nei limiti in cui la motivazione del giudice di merito risulti incongrua o mancante di parametri verificabili.
  • Le prove o indizi tratti da intercettazioni e conversazioni documentate possono legittimamente alimentare il giudizio di pericolosità anche se non hanno portato a una condanna, purché non risultino palesemente inattendibili o smentiti da elementi certi.
  • Contributi familiari o trasferimenti non tracciati richiedono, per essere ritenuti giustificativi, una documentazione o una spiegazione concreta circa la fonte lecita della provvista; in loro assenza, tali apporti possono rafforzare l'ipotesi di sproporzione.

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