Sentenza del 13/12/2024 n. 32330 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia aveva notificato al notaio un avviso di liquidazione dell’imposta di registro, applicando l’aliquota proporzionale dello 0,50% sul valore di 10.228.333,00 euro, per una cessione pro solvendo, stipulata nel 2016 dalla Fondazione Teatro dell’Opera di Roma a UniCredit, di crediti maturati e maturandi verso Roma Capitale. La cessione garantiva un’apertura di credito concessa nel 2014, fino a 3.280.000 euro. Il notaio sosteneva che la cessione fosse accessoria e strumentale al finanziamento e che, in applicazione del principio di alternatività, fosse dovuta l’imposta di registro in misura fissa. L’Agenzia, con unico motivo di ricorso per cassazione, ha denunciato la violazione dell’art. 6 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986: la cessione sarebbe un negozio autonomo, soggetto a tassazione proporzionale anche se collegato al finanziamento.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile perché tardiva la memoria del controricorrente del 20 settembre 2024; ha invece respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso dell’Agenzia. Ha accolto l’unico motivo: l’apertura di credito del 2014 e la cessione dei crediti del 2016 sono atti distinti, con effetti e funzioni autonomi; il collegamento negoziale e la comune finalità di garanzia non bastano a imporre una tassazione unica né consentono di considerare l’antefatto del finanziamento ai fini dell’art. 20 del D.P.R. 131/1986. La cessione di crediti a garanzia è quindi soggetta separatamente all’imposta proporzionale dello 0,50% prevista dall’art. 6 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986, e non all’imposta fissa. La Corte ha cassato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, che aveva confermato l’accoglimento del ricorso pronunciato dalla CTP, e ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del notaio. Spese dei gradi di merito compensate; il controricorrente è stato condannato alle spese di cassazione, liquidate in 4.305 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 6 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
le cessioni di credito a scopo di garanzia delle obbligazioni derivanti da finanziamenti non rientrano nel campo di applicazione dell'Iva, ai sensi degli artt. 2, comma 3, lett. a, e 3, comma 2, n. 3, del D.P.R., 26 ottobre 1972, n. 633, ma scontano l'imposta di registro in misura proporzionale con l'aliquota dello 0,50 per cento ai sensi dell'art. 6 della tariffa - parte prima annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La cessione di crediti destinata a garantire obbligazioni da finanziamento, quando costituisce un negozio autonomo, è assoggettata a imposta di registro proporzionale dello 0,50%, anche se funzionalmente collegata al finanziamento.
Art. 21 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
il primo è contrassegnato da una causa unica, mentre, in caso di collegamento, distinti ed autonomi negozi si riannodano ad una fattispecie pluricausale, della quale ciascuno realizza una parte, ma pur sempre in base ad interessi immediati ed autonomamente identificabili: di qui la tassazione separata di ciascuno di essi
La tassazione unica riguarda il negozio complesso con causa unica; se si tratta invece di negozi distinti e autonomi, ciascuno con effetti e interessi identificabili, ogni atto è tassato separatamente.
Art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
la cessione del credito, per la sua finalità di garanzia risulta vicenda accidentale rispetto all'operazione di finanziamento, sia pure ad essa collegata. La previa apertura di credito resta un atto diverso rispetto alla successiva cessione dei crediti e non può ritenersi in essa integrata semplicemente perché menzionata nelle premesse meramente descrittive. Si tratta, dunque, di un elemento extra-testuale (e più precisamente di un antefatto rispetto alla cessione dei crediti), che non può essere preso in considerazione ai fini dell'imposta di registro
Ai fini dell’imposta di registro rileva l’atto sottoposto a registrazione e non possono essere utilizzati atti precedenti, autonomi ed estranei al suo contenuto negoziale per ricostruire una causa unitaria, anche quando siano richiamati nelle premesse.
Art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c.
non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c., con il rigetto del ricorso originario del notaio
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo avere cassato la sentenza impugnata.
Art. 378, secondo comma, c.p.c.
La memoria del controricorrente è stata dichiarata inammissibile perché depositata oltre il termine previsto dalla disposizione.
Massime di principio
- Il collegamento funzionale o la comune finalità economica di due atti non comportano automaticamente una tassazione unica: occorre verificare se ricorra un negozio complesso con causa unica oppure se vi siano negozi distinti, ciascuno con autonomia funzionale ed effetti propri.
- Una cessione di crediti stipulata per garantire un finanziamento è, di regola, soggetta autonomamente all’imposta di registro proporzionale dello 0,50% prevista dall’art. 6 della tariffa, parte prima, quando non è integrata nella struttura dell’atto di finanziamento.
- La distanza temporale e la distinta stipulazione dei contratti sono elementi rilevanti per escludere che il negozio di garanzia sia parte integrante del finanziamento; il solo richiamo al finanziamento nelle premesse della cessione non ne determina l’incorporazione.
- Ai fini dell’imposta di registro, la finalità perseguita dalle parti e gli atti precedenti non bastano a riqualificare più negozi come un’unica operazione: conta l’atto registrato e l’autonomia dei suoi effetti, secondo i limiti dell’art. 20 del D.P.R. 131/1986.
- Nel caso deciso, l’esito favorevole all’Agenzia dipende dall’autonomia della cessione rispetto all’apertura di credito: la soluzione può essere diversa se, in concreto, la garanzia è elemento necessario e integrato nella struttura di un unico negozio, circostanza che deve risultare dagli atti e dai relativi effetti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 dic 2024Sentenza del 13/12/2024 n. 32283 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 13 dic 2024Sentenza del 13/12/2024 n. 32289 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 13 dic 2024Sentenza del 13/12/2024 n. 32293 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 13 dic 2024Sentenza del 13/12/2024 n. 32296 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 13 dic 2024Sentenza del 13/12/2024 n. 32303 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 13 dic 2024Sentenza del 13/12/2024 n. 32315 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →