Cassazione Penale, Ordinanza n. 40295/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona condannata in appello ha proposto ricorso per cassazione deducendo un vizio di violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per truffa. In particolare, ha chiesto la riqualificazione del fatto nel diverso reato di insolvenza fraudolenta, sostenendo che la condotta non integrasse gli artifizi e raggiri tipici della truffa. La Corte di cassazione ha però ritenuto che il motivo riproponesse doglianze già formulate in appello e già specificamente esaminate e respinte, con conseguente difetto di specificità e carattere meramente apparente del ricorso. Nel merito, ha comunque richiamato la motivazione della sentenza di appello, che aveva valorizzato la condotta dell'imputato consistente nell'aver lasciato sul bancone della tabaccheria lo scontrino con il PIN della ricarica, dopo averlo già utilizzato di nascosto per effettuare l'accredito a proprio favore, e nell'aver simulato di andare a prelevare il denaro per il pagamento, così inducendo in errore la persona offesa e procurandosi un ingiusto profitto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo manifestamente infondato e non consentito in sede di legittimità il motivo di ricorso, perché privo di specificità e non confrontato con la ratio della decisione di merito. È stata confermata, indirettamente, l'affermazione di responsabilità per truffa già resa in appello.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto integrati gli artifizi e raggiri della truffa nella condotta descritta, idonea a indurre in errore la persona offesa e a determinare un ingiusto profitto.
La riqualificazione richiesta dal ricorrente nel reato di insolvenza fraudolenta è stata implicitamente esclusa, poiché la condotta è stata qualificata come truffa per la presenza di artifici e raggiri.
Massime di principio
- In cassazione il motivo che si limiti a riproporre doglianze già dedotte in appello, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile per difetto di specificità.
- La truffa è configurabile quando la condotta dell'agente presenti artifici o raggiri idonei a indurre in errore la persona offesa e a conseguire un ingiusto profitto, anche attraverso una sequenza di comportamenti connotati da simulazione e occultamento della vera operazione compiuta.
- La riqualificazione del fatto in insolvenza fraudolenta non è praticabile quando la condotta accertata mostra un previo inganno della vittima e non una mera inadempienza o insolvenza fraudolenta priva di artifici e raggiri.
- La motivazione di merito che individui in modo logico e lineare gli elementi costitutivi della truffa può essere censurata in cassazione solo con un ricorso che si misuri puntualmente con tali argomentazioni, non con contestazioni generiche o meramente assertive.
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