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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24731/2020 del 05/11/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di una rettifica IVA relativa all'anno d'imposta 1993: l'Ufficio aveva escluso la detraibilità dell'IVA sui canoni di leasing relativi a un immobile, ritenendo che l'acquisto non fosse inerente all'attività d'impresa della società poiché l'immobile era stato locato a terzi e l'oggetto sociale della società, fino al 10/05/1994, non comprendeva l'attività di acquisto e vendita di immobili se non in via strumentale. La questione centrale riguarda la nozione di "inerenza" ai fini dell'art. 19 del d.P.R. n. 633/1972 e l'onere della prova a carico del contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la CTR, nel rispetto del precedente di Cass. n. 3707/2010, ha correttamente ritenuto che per la detrazione dell'IVA sia necessaria la strumentalità concreta dell'acquisto rispetto all'oggetto sociale: il semplice fatto che l'acquisto sia stato effettuato in vista di successive operazioni imponibili (locazione o successiva vendita) non rende automaticamente inerente l'acquisto quando tali operazioni non risultino ricomprese nell'oggetto sociale o non siano adeguatamente comprovate. La Corte ha inoltre osservato che l'onere probatorio sulla potenziale o prospettica destinazione del bene grava sul contribuente. Sono state compensate le spese del giudizio di legittimità e, essendo il ricorso proposto dopo il 30/01/2013 e rigettato, è stata rilevata la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa.

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19

    richiede (...) l'inerenza del bene acquistato all'attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene stesso rispetto a detta specifica attività (...) e lascia la dimostrazione di detta inerenza o strumentalità a carico dell'interessato

    Per la detrazione dell'IVA sugli acquisti è richiesta non solo la qualità di imprenditore ma anche la concreta inerenza/strumentalità del bene rispetto all'oggetto sociale; onere della prova a carico del contribuente

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 4

    art. 4, secondo comma, n. 1 menzionato

    Le cessioni di beni delle società commerciali sono considerate effettuate nell'esercizio dell'impresa, ma tale presunzione non si estende agli acquisti ai fini della detrazione IVA

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 168

    Richiami ai principi comunitari in materia di IVA utilizzati come parametro interpretativo per la normativa nazionale sulla detrazione

  • Direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva)

    Citata come quadro di riferimento interpretativo che ha influito sulla nozione di inerenza/strumentalità ai fini IVA

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater e Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Normativa richiamata in relazione al contributo unificato: il rigetto del ricorso proposto dopo il 30/01/2013 può comportare l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • Cassazione, sent. n. 3707/2010 (giurisprudenza)

    Principio vincolante per il giudice del rinvio: la detrazione IVA richiede la strumentalità dell'acquisto rispetto all'oggetto sociale e l'onere della prova grava sul contribuente; tale principio è stato applicato dalla CTR e confermato dalla Corte

Massime di principio

  • Per ottenere la detrazione dell'IVA sugli acquisti (art. 19 DPR n. 633/1972) è necessario dimostrare la concreta inerenza o strumentalità del bene rispetto all'attività d'impresa così come risultante dall'oggetto sociale: la semplice qualità di società commerciale non basta.
  • L'acquisto effettuato in vista di successive operazioni attive imponibili (es. locazione o vendita) non garantisce automaticamente la detraibilità se tali operazioni non rientrano nell'oggetto sociale o non sono provate come programmate/effettive al momento dell'acquisto.
  • L'onere della prova sulla destinazione e sulla strumentalità del bene grava sul contribuente: la valutazione dev'essere concreta, documentale e riferita all'epoca dell'operazione.
  • Un giudicato favorevole in materia di imposte dirette (es. deducibilità ai fini IRPEF/IRI) non vincola necessariamente in materia di IVA, essendo implicate imposte strutturalmente diverse.
  • In sede di appello/cassazione è decisivo l'orientamento giurisprudenziale consolidato (es. Cass. n. 3707/2010): interpretazioni della nozione di inerenza divergenti da tale principio risultano difficilmente recepibili.
  • In giudizi successivi riguardanti lo stesso bene per più annualità il giudicato può avere efficacia vincolante solo se gli elementi fattuali rilevanti rimangono immutati e se il giudicato è relativo alla stessa imposta; altrimenti la prova rimane necessaria.

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