Cassazione Civile, Sentenza n. 24731/2020 del 05/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di una rettifica IVA relativa all'anno d'imposta 1993: l'Ufficio aveva escluso la detraibilità dell'IVA sui canoni di leasing relativi a un immobile, ritenendo che l'acquisto non fosse inerente all'attività d'impresa della società poiché l'immobile era stato locato a terzi e l'oggetto sociale della società, fino al 10/05/1994, non comprendeva l'attività di acquisto e vendita di immobili se non in via strumentale. La questione centrale riguarda la nozione di "inerenza" ai fini dell'art. 19 del d.P.R. n. 633/1972 e l'onere della prova a carico del contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la CTR, nel rispetto del precedente di Cass. n. 3707/2010, ha correttamente ritenuto che per la detrazione dell'IVA sia necessaria la strumentalità concreta dell'acquisto rispetto all'oggetto sociale: il semplice fatto che l'acquisto sia stato effettuato in vista di successive operazioni imponibili (locazione o successiva vendita) non rende automaticamente inerente l'acquisto quando tali operazioni non risultino ricomprese nell'oggetto sociale o non siano adeguatamente comprovate. La Corte ha inoltre osservato che l'onere probatorio sulla potenziale o prospettica destinazione del bene grava sul contribuente. Sono state compensate le spese del giudizio di legittimità e, essendo il ricorso proposto dopo il 30/01/2013 e rigettato, è stata rilevata la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa.
Norme richiamate
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19
richiede (...) l'inerenza del bene acquistato all'attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene stesso rispetto a detta specifica attività (...) e lascia la dimostrazione di detta inerenza o strumentalità a carico dell'interessato
Per la detrazione dell'IVA sugli acquisti è richiesta non solo la qualità di imprenditore ma anche la concreta inerenza/strumentalità del bene rispetto all'oggetto sociale; onere della prova a carico del contribuente
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 4
art. 4, secondo comma, n. 1 menzionato
Le cessioni di beni delle società commerciali sono considerate effettuate nell'esercizio dell'impresa, ma tale presunzione non si estende agli acquisti ai fini della detrazione IVA
Direttiva 2006/112/CE, art. 168
Richiami ai principi comunitari in materia di IVA utilizzati come parametro interpretativo per la normativa nazionale sulla detrazione
Direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva)
Citata come quadro di riferimento interpretativo che ha influito sulla nozione di inerenza/strumentalità ai fini IVA
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater e Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Normativa richiamata in relazione al contributo unificato: il rigetto del ricorso proposto dopo il 30/01/2013 può comportare l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Cassazione, sent. n. 3707/2010 (giurisprudenza)
Principio vincolante per il giudice del rinvio: la detrazione IVA richiede la strumentalità dell'acquisto rispetto all'oggetto sociale e l'onere della prova grava sul contribuente; tale principio è stato applicato dalla CTR e confermato dalla Corte
Massime di principio
- Per ottenere la detrazione dell'IVA sugli acquisti (art. 19 DPR n. 633/1972) è necessario dimostrare la concreta inerenza o strumentalità del bene rispetto all'attività d'impresa così come risultante dall'oggetto sociale: la semplice qualità di società commerciale non basta.
- L'acquisto effettuato in vista di successive operazioni attive imponibili (es. locazione o vendita) non garantisce automaticamente la detraibilità se tali operazioni non rientrano nell'oggetto sociale o non sono provate come programmate/effettive al momento dell'acquisto.
- L'onere della prova sulla destinazione e sulla strumentalità del bene grava sul contribuente: la valutazione dev'essere concreta, documentale e riferita all'epoca dell'operazione.
- Un giudicato favorevole in materia di imposte dirette (es. deducibilità ai fini IRPEF/IRI) non vincola necessariamente in materia di IVA, essendo implicate imposte strutturalmente diverse.
- In sede di appello/cassazione è decisivo l'orientamento giurisprudenziale consolidato (es. Cass. n. 3707/2010): interpretazioni della nozione di inerenza divergenti da tale principio risultano difficilmente recepibili.
- In giudizi successivi riguardanti lo stesso bene per più annualità il giudicato può avere efficacia vincolante solo se gli elementi fattuali rilevanti rimangono immutati e se il giudicato è relativo alla stessa imposta; altrimenti la prova rimane necessaria.
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