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Sentenza

Sentenza n. 5657/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 10 ottobre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202512377

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 10 ottobre 2025 diretta al rilascio del visto per motivi di studio e alla fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull’istanza volta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio e per ottenere la fissazione dell’appuntamento necessario alla formalizzazione della richiesta. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere secondo le rispettive competenze, la condanna a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione, da parte della sede diplomatica, dell’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 19 dicembre 2025, avesse pienamente soddisfatto la pretesa azionata, in quanto integrava l’avvenuta attivazione del procedimento. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il limitato arco temporale tra la richiesta dell’appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il rito avverso il silenzio dell’amministrazione; la sopravvenuta attivazione del procedimento e il soddisfacimento della pretesa comportano la cessazione della materia del contendere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa della parte ricorrente risulta integralmente soddisfatta.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della richiesta di nomina del commissario ad acta in caso di mancata esecuzione dell’obbligo di provvedere; la nomina non è stata disposta perché il procedimento è stato attivato.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione di un’istanza integra l’attivazione del procedimento e determina la cessazione della materia del contendere quando soddisfa integralmente la pretesa azionata.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nelle more del giudizio sul silenzio, l’amministrazione adotta un comportamento idoneo a realizzare integralmente il risultato richiesto dal ricorrente, anche se non è ancora definito il procedimento sostanziale finale.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dal breve intervallo tra la richiesta amministrativa e la proposizione del ricorso e dal comportamento dell’amministrazione, valutato anche in relazione al numero elevato di istanze analoghe; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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