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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23853/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Una società agricola aveva proposto opposizione ex artt. 29 d.lgs. n. 46 del 1999 e 615 e 617 c.p.c. contro un’intimazione di pagamento relativa a cartelle esattoriali e a un avviso di addebito emessi per contributi previdenziali dovuti per lavoratori a tempo indeterminato in più annualità, sostenendo che i crediti contributivi fossero prescritti per decorso del termine quinquennale. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione e la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo ormai maturata la prescrizione perché erano trascorsi più di cinque anni dalla notifica degli atti presupposti. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: secondo la ricorrente, il giudice d’appello avrebbe dovuto esercitare i poteri officiosi istruttori, poiché la documentazione relativa alla notificazione di atti interruttivi della prescrizione era stata allegata all’atto di appello dall’Agente della riscossione, e la Corte avrebbe invece applicato in modo meccanico il principio dispositivo dell’onere della prova, nonostante la produzione, seppur incompleta, di documenti decisivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato d’ufficio il difetto di legittimazione ad agire dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione in un giudizio avente ad oggetto il merito della pretesa contributiva, osservando che, in materia di riscossione di crediti previdenziali, la legittimazione a contraddire spetta esclusivamente all’ente impositore/previdenziale e non all’agente della riscossione. Ha inoltre escluso che, in assenza di specifica statuizione sul punto nei gradi di merito, tale difetto fosse coperto da giudicato interno. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata attività difensiva delle controparti. È stato altresì dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. n. 46 del 1999

    "ricorso ex artt. 29 d.lgs n. 46/99 e 615 e 617 c.p.c."

    Richiamato come base dell’opposizione a intimazione di pagamento in materia di contributi previdenziali.

  • art. 615 c.p.c.

    "ricorso ex artt. 29 d.lgs n. 46/99 e 615 e 617 c.p.c."

    Richiamato quale norma processuale dell’opposizione esecutiva proposta contro l’intimazione di pagamento.

  • art. 617 c.p.c.

    "ricorso ex artt. 29 d.lgs n. 46/99 e 615 e 617 c.p.c."

    Richiamato quale norma processuale dell’opposizione agli atti esecutivi proposta contro l’intimazione di pagamento.

  • art. 421 c.p.c.

    "violazione e/o falsa applicazione degli art. 421 e 437 c.p.c."

    Invocato dalla ricorrente per sostenere il potere-dovere del giudice di disporre d’ufficio gli atti di istruzione necessari alla verità materiale.

  • art. 437 c.p.c.

    "violazione e/o falsa applicazione degli art. 421 e 437 c.p.c."

    Invocato, insieme all’art. 421 c.p.c., a sostegno dei poteri istruttori officiosi del giudice del gravame.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    "in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c."

    Indicata come norma del vizio processuale dedotto nel ricorso.

  • art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.

    "termine previsto dall’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c."

    Richiamato per il deposito dell’ordinanza in camera di consiglio.

  • art. 81 c.p.c.

    "secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge"

    Richiamato a fondamento del principio per cui il difetto di legittimazione ad causam è rilevabile d’ufficio e attiene alla titolarità processuale a far valere il rapporto dedotto.

  • art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999

    "la disciplina dell'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999"

    Interpretato nel senso che, nelle controversie sulla riscossione di crediti previdenziali, la legittimazione a contraddire nel merito della pretesa spetta al solo ente impositore/previdenziale.

  • art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209 del 2002

    "per come modificato dall'art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209 del 2002 (conv. con legge n. 265 del 2002)"

    Richiamato quale modifica normativa rilevante per la disciplina della legittimazione nelle controversie contributive.

  • art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999

    "escludersi che la legittimazione esclusiva dell'ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazione all'art. 39, d.lgs. n. 112 del 1999"

    Escluso che tale norma comporti una deroga alla legittimazione esclusiva dell’ente previdenziale nelle controversie sul merito del credito contributivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    "dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato"

    Applicato per disporre il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    "inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012"

    Richiamato come norma che ha introdotto l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    "pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13"

    Richiamato quale parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto.

Massime di principio

  • Nelle controversie aventi ad oggetto il merito della pretesa contributiva iscritta a ruolo, la legittimazione a contraddire spetta esclusivamente all’ente previdenziale/impositore; l’agente della riscossione resta estraneo al rapporto sostanziale dedotto e non è legittimato a impugnare la decisione sul punto.
  • Il difetto di legittimazione ad causam integra un vizio processuale rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite del giudicato interno formatosi su una specifica statuizione del giudice di merito.
  • Non sussiste un litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione nelle cause che investono la fondatezza sostanziale del credito contributivo: la decisione è utiliter data anche senza la partecipazione dell’agente.
  • La disciplina speciale in materia di riscossione di crediti previdenziali prevale su analogie tratte dal contenzioso tributario e non consente di attribuire all’agente della riscossione una legittimazione concorrente nel giudizio sul merito del debito contributivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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