Cassazione Penale, Ordinanza n. 10535/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi generici e non conformi all'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p., perché meramente reiterativi delle doglianze d'appello e incapaci di tradursi in una critica di legittimità alla motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo motivi che la Corte di cassazione ha ritenuto generici e indeterminati. In particolare, i motivi sono stati considerati privi dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p., perché sostanzialmente ripetitivi delle doglianze già svolte in appello e già disattese con motivazione ritenuta congrua e logicamente corretta. La censura si risolveva, secondo la Corte, in una mera proposta di ricostruzione alternativa dei fatti, volta a ottenere un terzo grado di merito, non consentito nel giudizio di legittimità. Il testo non consente di individuare con precisione il reato originariamente contestato.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Il ricorso deve contenere motivi specifici e non generici; la riproposizione di doglianze già formulate in appello, senza una critica di legittimità puntuale, non soddisfa tale requisito.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici, determinati e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la mera ripetizione delle doglianze già dedotte in appello è inidonea.
- La Corte di cassazione non può essere adita per ottenere un terzo giudizio di merito: è preclusa la semplice contrapposizione di una ricostruzione fattuale alternativa rispetto a quella accolta dai giudici di merito.
- Quando la sentenza impugnata presenta una motivazione logicamente corretta e congrua, il ricorso che si limiti a contestarla in modo assertivo o reiterativo è dichiarato inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.
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