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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25668/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione era proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 25/11/2025. La fattispecie riguarda una condanna per il reato di omessa conservazione della documentazione contabile, contestato come violazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000. Con il primo motivo il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la documentazione contabile sarebbe stata sottratta nel corso di una rapina. Con il secondo motivo censurava la determinazione del trattamento sanzionatorio, lamentando una pena eccessiva e invocando, in sostanza, le circostanze attenuanti generiche o comunque una più mite quantificazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese nel merito, e ha considerato la ricostruzione difensiva non credibile alla luce del fatto che i rapinatori avrebbero sottratto soltanto orologi di modesto valore, senza interesse per la documentazione contabile, e che non risultava una denuncia della sottrazione anche di tale documentazione. Il secondo motivo è stato reputato generico, perché non indicava elementi concreti idonei a giustificare attenuanti generiche o una pena più lieve.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma incriminatrice richiamata per il reato relativo alla conservazione della documentazione contabile; la Corte ha ribadito la sussistenza del reato sulla base della valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione al principio per cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non è dovuta solo quando non vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione il motivo che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, specie se prive di specificità e caratterizzate da contenuto essenzialmente fattuale.
  • La ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità quando sia sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
  • Nel reato contestato in materia di documentazione contabile, la deduzione difensiva della sottrazione della documentazione deve essere coerente e supportata da riscontri; la mancata denuncia della sottrazione e l'eterogeneità rispetto ai beni effettivamente sottratti possono escluderne la credibilità.
  • Il motivo sul trattamento sanzionatorio deve indicare specifici elementi di fatto o di diritto che, se valutati, avrebbero potuto incidere sulla pena; una doglianza generica è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua causazione, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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